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Materiali da costruzione ignifughi: quali sono le norme da rispettare
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Il triste caso dell'incendio del palazzo di via Antonini a Milano ha costretto il mondo delle costruzioni ad un profondo esame di coscienza sull'utilizzo dei materiali ignifughi per la realizzazione di edifici residenziali e non. Vediamo insieme quali sono le norme, peraltro relativamente recenti, da rispettare.

    Materiale ignifugo, la normativa europea

    Un materiale ignifugo, come dice la stessa etimologia, è un materiale repellente al fuoco. Esistono però delle classi di reazione al fuoco che definiscono, appunto, una scala dal completamente repellente al parzialmente repellente. Le norme europee in materia di materiale ignifugo da costruzione riguardano in particolare la DIN 4102, relativa al comportamento al fuoco di elementi da costruzione legate alla classificazione indicata dalla norma DIN EN 13501-1. In particolare secondo l’Ue le classi di infiammabilità variano da A1 e A2, non combustibili (come cemento, calcestruzzo, vetro, lana di roccia) a da B a F, combustibili secondo gradi crescenti. Sono misurati anche parametri quali il livello di emissione di fumi, di particelle infiammabili, di calore.

    Si misura inoltre la capacità di tenuta della struttura dopo un incendio, che va da R (conservazione della resistenza meccanica) a E (ermeticità, ovvero capacità di non far passare né produrre fiamme o gas) a I (isolamento termico.

    Materiale ignifugo da costruzione, la normativa in Italia

    La caratteristica di repellenza al fuoco per i materiali da costruzione è stata introdotta in Italia con il D.M. 26 giugno 1984, modificato dal D.M del 03/09/2001. Con la norma UNI CEI EN ISO 13943/2004 si sono invece introdotte le classi di materiali a livello di combustione, in particolare secondo i parametri di:

    • Infiammabilità
    • velocità di propagazione
    • gocciolamento
    • post-incandescenza
    • sviluppo di calore
    • produzione di fumo
    • produzione di sostanze nocive

    Nel 1987 il decreto del 16 maggio ha stabilito le norme per la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. Solo molti anni dopo, e precisamente nel 2019, si è pensato ad una normativa italiana basata in parte sul recepimento delle norme europee in parte sulle Linea Guida dei Vigili del Fuoco per la determinazione dei “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. Nel gennaio 2019 il decreto del 1987 è stato aggiornato con un altro, in vigore dal maggio dello stesso anno, che presta particolare attenzione ai materiali ignifughi per la costruzione delle facciate, sia di edifici di nuova costruzione sia di edifici ristrutturati.

    Con il DM 19 Ottobre 2019 si è definita la reazione al fuoco come una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizioni di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.” Tale caratteristica secondo il Dm va certificata in laboratorio e classificata correttamente prima dell’uso da enti accreditati.

     

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