È possibile procedere a una donazione ai nipoti e non ai figli, ad esempio di un immobile? Si tratta di una domanda più che legittima, anche perché la questione è ben più complicata rispetto a quanto si possa pensare.
Per quanto l’istituto della donazione preveda che il proprietario di un bene possa cederlo a chiunque di sua preferenza, nel caso di parenti la questione si sovrappone con le norme vigenti sulla successione. Quando si effettua una donazione ai nipoti che esclude i figli, sarà necessario prendere in considerazione le quote di legittima che spettano agli eredi. Questi ultimi potranno infatti richiedere un’azione di riduzione nei confronti della donazione stessa, per ripristinare il patrimonio a loro spettante. In ogni caso, è utile informarsi su come funziona la donazione e quali siano gli oneri fiscali, generalmente del 4% per lasciti d’importo superiore al milione di euro.
Come donare un immobile a un nipote
In linea generale, nella maggior parte dei casi, le donazioni verso i nipoti riguardano immobili e, in misura minore, denaro. Ma come si può donare un immobile a un nipote quando si è ancora in vita e, soprattutto, quali fattori considerare in termini di eredità?
Quando i nonni possono donare ai nipoti
Così come prevede l’articolo 769 del Codice Civile, la donazione è un vero e proprio contratto, che avviene per spirito di liberalità e nel pieno possesso delle proprie capacità. In altre parole, un soggetto decide di cedere un bene di sua proprietà - un immobile, del denaro, un veicolo - in favore di una terza persona, che ne diventa ufficialmente il nuovo proprietario. Nel caso di un immobile, la donazione può essere:
- diretta, quando si stringe un contratto, un vero e proprio atto pubblico, in presenza di un notaio e di due testimoni, per la cessione dell’immobile;
- indiretta, quando il donante acquista l’immobile e poi vi intesta il ricevente.
Queste indicazioni generiche valgono quando i nipoti sono maggiorenni. Ma i nonni possono donare una casa ai nipoti minorenni? Sì, purché la donazione avvenga tramite intestazione dell’immobile allo stesso minore. È però necessario sapere che, qualora vi fossero controversie tra i genitori esclusi dalla donazione e gli stessi figli minorenni, si dovrà nominare un curatore dei loro interessi.
In ogni caso, prima di procedere con la donazione, è necessario verificare le quote di legittima previste per legge.
Le quote di legittima nella successione
Per quanto i nonni possano donare una casa ai nipoti, così come già spiegato, vi è sempre il vincolo delle quote di legittima che spettano agli eredi in linea diretta. In questo caso, quindi, ai figli del donante.
Così come spiegano gli articoli 536 e successivi del Codice Civile, il nostro ordinamento non permette di escludere completamente un erede diretto dalla successione: in altre parole, non è prevista la possibilità di “diseredare” il figlio. Anche in presenza di un testamento olografo, la legge prevede che l’eredità sia divisa in:
- una quota di legittima, o di riserva, ovvero una parte spettante in ogni caso agli eredi;
- una quota disponibile, ovvero la parte dell’eredità che il soggetto può disporre a suo piacere in sede testamentaria.
In linea generale, la quota di legittima prevede:
- se il coniuge è ancora in vita ed è presente un solo figlio, solitamente 1/3 dell’eredità legittima spetta al coniuge, 1/3 al figlio e 1/3 rappresenta la quota disponibile che il titolare del patrimonio può assegnare a chiunque in sede testamentaria. Se non assegnata, viene divisa in parti uguali tra coniuge e figlio.
- se il coniuge è in vita, e vi sono più figli, al coniuge spetta 1/4 dell’eredità legittima, ai figli 1/2 da dividere in parti uguali e 1/4 è rappresentato dalla quota disponibile;
- se il coniuge non è più in vita, ed è presente un solo figlio, il 50% del patrimonio sarà di legittima e l’altro 50 di quota disponibile;
- se il coniuge non è in vita, e vi sono più figli, l’eredità spetta ai 2/3 ai figli con suddivisione in parti uguali, mentre la disponibile è di 1/3.
È utile sottolineare che, per il calcolo della legittima, vengono considerati anche i lasciti - come, appunto, le donazioni - effettuate dal titolare del patrimonio quando era ancora in vita.
In virtù delle norme sulla successione, di conseguenza, la donazione da nonno a nipote può avvenire solo all’interno della quota disponibile dell’eredità.
Quanto costa una donazione da nonno a nipote?
Verificata la fattibilità della donazione, e la conservazione delle quote di legittima previste per gli eredi, quanto costa una donazione di un immobile da nonno a nipote? In linea generale, si dovrà corrispondere:
- un’imposta al 4% sul valore dell’immobile, ma solo se quest’ultimo è superiore a un milione di euro;
- l’imposta catastale e ipotecaria, che rimangono sempre obbligatorie anche sotto al milione di euro, pari rispettivamente al 2% e all’1% del valore dell’immobile.
Se ci si affida a un notaio per l’atto pubblico di donazione, o per qualsiasi altra necessità, vanno ovviamente considerati anche i relativi costi.
I rischi della donazione ai nipoti e non ai figli
Come si è visto nei precedenti paragrafi, non è possibile procedere alla donazione ai nipoti e non ai figli, senza prendere in considerazione la quota legittima dell’eredità. Ma quali sono i rischi di una donazione fatta con leggerezza, vi possono essere delle recriminazioni in itinere?
La risposta è affermativa: i figli che dovessero ritenere che la donazione in favore dei nipoti - di un immobile o di un altro bene - sia avvenuta ai loro danni, possono fare valere i loro diritti. In altre parole, i legittimi eredi possono tentare la strada dell’azione di riduzione. Quest’ultima prevede che gli stessi eredi, entro 10 anni dalla morte del donante, richiedano che:
- le quote di legittime a loro spettanti vengano reintegrate;
- le donazioni e le disposizioni testamentarie del defunto siano riviste, sempre per garantire le quote legittime.
Nella pratica, l’azione di riduzione può tradursi:
- nella restituzione dell’immobile;
- nel versamento di una quota monetaria, dal nipote al genitore, pari alla quota di legittima mancante;
- all’annullamento di eventuali contratti di vendita dell’immobile verso soggetti terzi.
È importante sottolineare che l’azione di riduzione può essere perseguita solo dopo la morte del donante - e non prima, anche se si ritiene che siano già stati violati i diritti degli eredi. Inoltre, per definire le quote di legittima spettanti a ogni erede, non valgono eventuali dichiarazioni sottoscritte dai genitori al momento della donazione al nipote, quindi con l’intestatario del patrimonio in vita, in cui dichiarano di voler rinunciare a pretese sull’immobile o il bene donato. Al contrario, sono valevoli gli atti di rinuncia al bene sottoscritti, in presenza di un notaio, dopo la morte del donante. Tuttavia, gli stessi genitori possono semplicemente rinunciare all’azione di riduzione dopo il decesso del titolare del patrimonio, se desiderano lasciare l’immobile in piena disponibilità ai nipoti.
In caso di controversie, il consiglio è quello di affidarsi sempre al proprio avvocato di fiducia, così da seguire in modo corretto tutti i passaggi previsti per legge.
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