Per la restituzione delle chiavi di un immobile preso in affitto non è obbligatorio fare il verbale. Ma è altamente consigliato.
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riconsegna chiavi senza verbale
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Uno degli atti più delicati nella chiusura di un contratto di affitto è il momento in cui l’inquilino lascia libero l’immobile. Ufficialmente si chiude il rapporto di locazione: è possibile la riconsegna delle chiavi senza verbale scritto, anche se la stesura di un documento ufficiale è fortemente consigliabile per tutelare entrambe le parti. In questo modo proprietario ed inquilino attestano quali sono le reali condizioni dell’immobile in quel momento e vengono chiarite quali sono le responsabilità di eventuali danni riscontrati.

Il verbale di consegna immobile è obbligatorio?

Redigere un verbale di consegna di un immobile non è obbligatorio, anche se è fortemente consigliato. Con questo documento le parti sottoscrivono un documento nel quale viene descritto quali siano le condizioni del bene nel momento in cui è avvenuto il passaggio di consegne.

All’interno del verbale è importante descrivere quali siano le condizioni degli impianti e delle strutture che fanno parte dell’immobile, nel momento in cui il contratto di affitto ha avuto inizio e quando si è concluso.

È importante sottoscrivere un documento nel quale vengono descritte le condizioni dell’immobile quando vengono consegnate le chiavi, perché, in caso contrario, si ritiene che sia stato consegnato in buono stato. Attraverso questo documento il locatore ed il conduttore sono tutelati: permette di confrontare le condizioni del bene una volta che venga riconsegnato.

Quando deve essere redatto il verbale di consegna

Il momento migliore per redigere il verbale di consegna è quando le chiavi passano ufficialmente di mano o quando vi è il primo ingresso all’interno dell’immobile, in modo che le parti possano constatare che quanto indicato nel verbale corrisponde al vero.

Il documento permette al proprietario e all’inquilino di far valere le proprie ragioni nel caso in cui dovessero esserci dei problemi in futuro o dovessero sorgere dei fraintendimenti. Il verbale può essere sottoscritto anche nel momento in cui il contratto di locazione dovesse terminare.

Consegna delle chiavi di casa
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Come funziona la riconsegna delle chiavi

Quando il contratto di locazione volge al termine - perché è giunto al momento della naturale scadenza o perché una delle parti ha esercitato il diritto di recesso - l’inquilino deve restituire le chiavi al locatore. Questa operazione, in un certo senso, è speculare a quella con la quale sono state consegnate le chiavi.

Le parti, nel momento in cui l’immobile viene restituito, provvedono a redigere un verbale, attraverso il quale prendono atto delle condizioni nelle quali è l’immobile. Ma soprattutto confermano ufficialmente che le chiavi sono state riconsegnate al proprietario.

Il verbale è importante, perché, nel caso in cui un qualsiasi soggetto si dovesse introdurre illecitamente all’interno dell’immobile, il conduttore ha la possibilità di dimostrare la propria innocenza: le chiavi non erano più in suo possesso.

All’interno del verbale di riconsegna, quindi, deve essere indicato esplicitamente che le chiavi sono state restituite e che il locatore le ha ricevute. Questo atto, in altre parole, determina la conclusione ufficiale del contratto di affitto.

Il conduttore è tenuto a consegnare tutte le chiavi in suo possesso, anche le eventuali copie che dovesse aver effettuato durante la locazione.

chiavi in mano
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Rifiuto firma del verbale di riconsegna chiavi: cosa fare?

Cosa succede nel caso in cui il conduttore o il locatore si dovessero rifiutare di firmare il verbale di riconsegna delle chiavi? Il contratto di locazione verrebbe sciolto lo stesso, ma tra le parti potrebbero sorgere dei problemi legali e burocratici.

Nel caso in cui una delle parti si dovesse rifiutare di firmare il verbale di riconsegna delle chiavi, è opportuno che l’altra parte lo rediga lo stesso e indichi il motivo del rifiuto. Ne deve dare immediata comunicazione tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o una Pec.

Cosa fare nel caso in cui l’altra parte non volesse firmare

Quando una delle due parti non volesse firmare il verbale di riconsegna delle chiavi è necessario muoversi come segue:

  • il verbale deve essere redatto lo stesso. All’interno del documento deve essere indicato in modo chiaro quale sia lo stato dell’immobile in quel momento e quali sono i motivi che hanno spinto a non firmare;
  • il verbale deve essere inviato all'altra parte tramite raccomandata o tramite una Pec;
  • deve essere verificata l’eventuale presenza di danni. L’immobile, al momento della riconsegna, deve essere conforme a quanto previsto dal contratto di locazione. Se al suo interno manca una qualsivoglia descrizione, vale la locuzione contenuta all’interno dell’articolo 1590 del Codice Civile: l’immobile deve essere in buono stato locativo;
  • è opportuno conservare le prove del contratto di locazione, del verbale della comunicazione che è stata inviata. A questa documentazione devono essere allegate eventuali prove fotografiche attraverso le quali documentare quali siano le condizioni dell’immobile al momento della riconsegna.
La riconsegna delle chiavi
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Richiesta danni dopo consegna chiavi

La firma in calce al verbale di riconsegna non libera l’inquilino da eventuali responsabilità per i danni che ha arrecato all’immobile. A meno che, con prove alla mano, possa far ricadere la prova sul locatore.

Il discorso cambia leggermente nel caso in cui il proprietario dovesse liberare l’inquilino da qualsiasi responsabilità, indicando questa sua volontà direttamente all’interno del verbale di riconsegna delle chiavi. Il proprietario dovrà dichiararsi soddisfatto delle condizioni in cui si trova il bene. A fronte di un’affermazione del genere, non potrà contestare la presenza di danni in un secondo momento, sempre che non siano stati occultati dall’inquilino.

Nel caso in cui dovesse mancare una dichiarazione delle parti, il locatore ha la possibilità di chiedere il risarcimento nel caso in cui ci dovessero essere dei danni nell’immobile.

È bene sottolineare, ad ogni modo, che l’inquilino risponde unicamente dei danni che dovessero derivare dalla propria incuria e dalla mancata manutenzione ordinaria dell’immobile. Eventuali problemi determinati dall'usura dell’immobile - determinati dal normale uso dello stesso -ricadono sul locatore.

Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.

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