Grazie all'articolo 634 bis del Codice Penale arriva il risarcimento e lo sgombero immediato in caso di occupazione abusiva.
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articolo 634 bis codice penale
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Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto una nuova norma per punire l’occupazione abusiva degli immobili ad uso abitativo: l’articolo 634 bis del Codice Penale. Chi dovesse occupare o detenere una casa o impedisca al legittimo proprietario o detentore di rientrarvi, rischia la reclusione da due a sette anni. Chi si dovesse appropriare di un qualsiasi immobile raggirando il legittimo proprietario o adottando degli artifici fantasiosi e successivamente lo cede ad un terzo soggetto, va incontro alla stessa pena.

Quando entra in vigore l'articolo 634 bis CP

Introdotto attraverso il Decreto Sicurezza 2025, l’articolo 634 bis del Codice Penale è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 12 aprile 2025, giorno in cui la legge di conversione del decreto legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Oggetto del nuovo reato è la detenzione illecita di un immobile destinato a domicilio altrui, del quale il malfattore è entrato in possesso con la minaccia o la violenza. L'obiettivo della nuova norma è quello di tutelare maggiormente il legittimo detentore, che non riesce a rientrare in possesso di una sua proprietà.

Documenti di un immobile
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Occupazione abusiva immobile è nuovo reato?

Ebbene sì, a seguito dell’introduzione della Legge n. 80 del 9 giugno 2025 - il cosiddetto Decreto Sicurezza - occupare un qualsiasi immobile abusivamente è diventato un reato, il quale viene punito con una reclusione da 2 a 7 anni. La novità più importante, indubbiamente, è stata l'introduzione di una serie di procedure accelerate attraverso le quali il proprietario può ottenere lo sgombero immediato dell’immobile. Ne potranno beneficiare anche i proprietari che hanno sfratto degli inquilini morosi, che non sono intenzionati a lasciare libero l'alloggio.

Prima che questa legge entrasse in vigore, a punire l’occupazione abusiva di un immobile era l’articolo 633 del Codice Penale (denominato molto generalmente: Invasione di terreni o edifici). Il legittimo proprietario, inoltre, si poteva tutelare con delle procedure civile che, purtroppo, erano decisamente più lunghe e complesse. Ecco nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa.

Tutela dei proprietari

Le nuove norme hanno uno scopo ben preciso: quello di tutelare la proprietà privata. Ma, soprattutto, si è voluto fornire ai detentori legittimi degli immobili degli strumenti migliori per agire nel momento in cui dovesse esserci un’occupazione illegittima.

Gli sgomberi vengono effettuati più velocemente

Uno degli strumenti messi nelle mani dei proprietari immobiliari per tutelarsi è la procedura semplificata per rientrare in possesso del bene, grazie alla quale, a seguito di una denuncia, il giudice è in grado di ordinare lo sgombero immediato dello stesso con un decreto. Nel caso in cui un immobile dovesse essere occupata abusivamente:

  • nel momento in cui ci siano dei motivi fondati per ritenere che l’occupazione sia abusiva, la polizia giudiziaria ha la facoltà di recarsi sul posto e disporre che l’immobile venga rilasciato immediatamente;
  • nel caso in cui l’occupante si dovesse rifiutare di liberare l’immobile - anche opponendo resistenza alla liberazione dello stesso -, su autorizzazione del Pubblico Ministero, le forze dell’ordine possono obbligare l'occupante a lasciare libera la proprietà.
Occupazione abusiva di un alloggio
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Il risarcimento del danno

Il proprietario dell’immobile ha facoltà di muoversi nelle sedi opportune per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni che sono stati causati dall'occupazione abusiva dell’immobile.

Stando a quanto prevede la giurisprudenza di prassi, siamo davanti ad un danno presunto - vedasi quanto previsto dall’ordinanza n. 12879 del 14 maggio 2024 della Corte di Cassazione -: la persona che si ritiene danneggiata deve dimostrare di averlo subito.

È, quindi, necessario fornire al giudice le prove attraverso le quali si possa evincere quale sia stato il danno concreto determinato dall'occupazione abusiva dell’immobile. L’articolo 2727 del Codice Civile prevede che queste prove possano essere fornite anche attraverso delle semplici presunzioni.

Il diritto al rimborso forfettario

Non sempre il proprietario è in grado di dimostrare di aver subito un danno, per questo motivo non avrebbe diritto ad ottenere un risarcimento: non ha degli elementi validi sui quali può quantificare il suo ammontare. Nel caso in cui si dovessero venire a creare questi presupposti, il giudice ha facoltà di quantificare in via equitativa il danno subito (decisione che generalmente viene presa ai sensi dell’articolo 1226 del Codice Civile).

Per quantificare il danno in modo forfettario, generalmente, si prende come riferimento il valore del canone di affitto di mercato dell’immobile nel periodo in cui è stato occupato abusivamente.

Viene deciso - solo per fare un esempio - di porre a carico dell’occupante un risarcimento di 200 euro per ogni mese nel quale ha detenuto in modo arbitrario l’immobile.

La possibilità di chiedere i danni non patrimoniali

L’occupazione abusiva della casa può portare alla richiesta dei danni di natura non patrimoniale, tra i quali ci sono i turbamenti o il disagio patiti. La richiesta di questi risarcimenti possono essere avanzati solo e soltanto se il proprietario è in grado di fornire la prova di averli subiti.

Quando si è di fronte ad una sentenza di condanna penale, questa prova è semplice da fornire. Il reato è stato accertato in via ufficiale da un giudice. Nel momento in cui la condanna penale dovesse mancare, spetterà al proprietario fornire gli elementi necessari per dimostrare che l’illecito, almeno da un punto di vista astratto, possa essere considerato un reato.

Sempre al danneggiato, inoltre, spetta l’onere di provare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e il suo ammontare, ricorrendo ai mezzi di prova messi a disposizione dell'ordinamento, facendo ricorso, nel caso in cui fosse necessario, anche alla prova per presunzione.

Cosa prevede l'articolo 648 bis del codice penale?

Compiti un po’ diversi sono attribuiti dall’ordinamento italiano all’articolo 648-bis del Codice Penale, che ha il compito di disciplinare il reato di riciclaggio. Attraverso questa norma vengono puniti quanti trasferiscono del denaro, dei beni o qualsiasi altra utilità provenienti da dei delitti non colposi.

O che, molto più semplicemente, stia tentando di occultare la loro provenienza illecita. Per chi si dovesse macchiare di uno di questi reati è prevista la reclusione da quattro a dodici anni ed una sanzione che può oscillare da 5.000 a 25.000 euro.

riciclaggio denaro sporco
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In cosa consiste il riciclaggio

Con il termine riciclaggio ci si riferisce a tutte quelle operazioni che servono per ripulire i proventi di un’attività illecita in modo da far apparire che siano legali. L’obiettivo di questa operazione è di rendere impossibile far risalire al reato che ha permesso di ottenere il guadagno. La norma punisce i seguenti comportamenti scorretti:

  • la sostituzione, che si realizza con lo scambio dei proventi illeciti con altre cose o beni;
  • il trasferimento, che porta a trasferire i proventi illeciti tra diversi soggetti o intestando in modo diverso immobili, società o beni mobili;
  • qualsiasi altra operazione che serva ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni.
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