Con la delega per l'assemblea condominiale, il condomino può conferire il proprio diritto di rappresentanza a terzi soggetti.
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Delega per l'assemblea condominiale
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Partecipare alle riunioni di condominio è di fondamentale importanza, perché rappresentano lo strumento principale per la corretta gestione dello stabile. Può però capitare che non si riesca a presenziare: in questi casi, si può ricorrere all’istituto della delega per l’assemblea condominiale. Tramite questa soluzione, si può incaricare una terza persona di partecipare alla riunione: il delegato agirà nell’interesse del condomino assente, esprimendone anche il voto. È però necessario che la delega segua requisiti e limiti definiti dalla legge, per evitare contestazioni o nullità.

Cosa si intende per delega condominiale

Per delega condominiale si intende quell’atto formale, attraverso il quale il proprietario di un’unità immobiliare nel condominio conferisce il potere di rappresentanza in assemblea a una terza persona. Quest’ultima agisce nell’interesse dello stesso condomino e, oltre a partecipare al dibattito, può esprimere il voto in base alle indicazioni precedentemente ricevute.

A livello normativo, la delega trova il suo riferimento dell’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile: quest’ultimo riconosce infatti la possibilità di intervenire in assemblea “anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.

Così come definita nel Codice Civile, la delega per l’assemblea condominiale è di norma circoscritta alla singola riunione o alle convocazioni indicate: non va quindi confusa con una procura generale, poiché non si estende ad altri tipi di atti, né può valere automaticamente e indefinitamente per assemblee future, senza espressa previsione.

Come funziona la delega all’assemblea condominiale

Il funzionamento della delega per le riunioni di condominio è decisamente semplice e lineare. Il condomino interessato redige l’atto e, dopo averlo debitamente firmato, lo consegna o lo trasmette:

  • al delegato, che lo presenterà all’amministratore in sede di assemblea;
  • direttamente all’amministratore, prima dell’inizio della riunione. 
Consegna della delega per l'assemblea condominiale
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In linea generale, la delega vale per tutte le convocazioni - ad esempio, la prima e la seconda - se menzionate e, fatto non meno importante, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea. Ancora, l’amministratore è chiamato ad annotare nel verbale i nomi di tutti i delegati presenti.

Nella sua forma semplice, la delega garantisce il diritto di partecipazione all’assemblea: in assenza di precise specifiche, il rappresentante ha margine decisionale, sebbene debba agire nell’interesse del delegante. Tuttavia, esiste anche la delega all’assemblea condominiale con indicazione di voto: in questo caso, il condomino assente specifica preventivamente il proprio parere favorevole o contrario sui punti all’ordine del giorno, vincolando il voto da parte del delegato.

Chi può essere delegato a un’assemblea condominiale

Ma chi può partecipare come delegato a un’assemblea condominiale? In linea generale, non vi sono limiti tassativi ai requisiti personali del rappresentante: è sufficiente si tratti di una persona capace di agire e, fatto non meno importante, che nella delega le generalità - nome e cognome - siano espressamente riportate. Possono quindi prestarsi:

  • altri condomini, nei limiti numerici previsti dal Codice Civile;
  • soggetti esterni, come familiari o amici del condomino assente;
  • professionisti di fiducia, quali avvocati, commercialisti e geometri.

È però bene sapere che il regolamento contrattuale può prevedere limitazioni specifiche, sebbene non si tratti di un’eventualità eccessivamente frequente. Non è invece possibile conferire delega per l’assemblea condominiale all’amministratore, ai sensi sempre dell’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, per garantire l’imparzialità nella gestione dello stabile.

Allo stesso modo, è opportuno evitare delegati che potrebbero manifestare conflitti d’interesse evidenti con il condominio, situazione che può incidere sulla validità della delibera, se rilevante ai fini della decisione.

I limiti alla delega condominiale

Al fine di evitare eccessive concentrazioni di potere, l’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile introduce anche dei limiti alla delega per l’assemblea condominiale

In particolare, quante deleghe può avere un condomino? Quando i condomini sono più di venti, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto, sia dei condomini che del valore proporzionale in millesimi. In altre parole, in uno stabile con 30 condomini, il delegato non può rappresentare più di 6 condomini e, contemporaneamente, più di 200 millesimi complessivi.

Il regolamento condominiale può inoltre fissare dei limiti più stringenti - ad esempio, un massimo di tre deleghe per persona - purché non elimini del tutto il diritto di rappresentanza né violi le norme inderogabili di legge.

Come deve essere la delega affinché sia valida

Oltre ai requisiti numerici, è indispensabile anche soffermarsi sulle necessità formali che il conferimento a terzi deve presentare, affinché possa produrre effetti giuridici. A partire dalla sua forma scritta: la delega orale per l’assemblea condominiale non è infatti ammessa.

Il documento dovrà presentare alcuni elementi essenziali, che permettano sia di confermare la volontà del condomino che il delegato prescelto:

  • le generalità del delegante e l’indicazione precisa dell’unità immobiliare;
  • le generalità del delegato, con nome e cognome;
  • l’indicazione specifica dell’assemblea, con data, ora e luogo;
  • la formula di conferimento della procura;
  • l’eventuale indicazione di voto;
  • il luogo, la data e la firma autografa del delegante.

Il condomino può consegnare o trasmettere il documento direttamente al delegato o, ancora, all’amministratore di condominio. L’inoltro può avvenire anche con mezzi come l’email, la PEC o altre tecnologie che permettano di ricondurlo espressamente al delegante. In via prudenziale, può essere considerata valida anche una delega per l’assemblea condominiale via WhatsApp, purché il numero sia collegabile al condomino e la scansione - o la foto - del documento firmato sia chiara e incontestabile. Su questa modalità, tuttavia, gli orientamenti della giurisprudenza sono diversi: in alcuni casi, potrebbe essere oggetto di contestazione in sede giudiziale.

Firma della delega condominiale
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Il mancato rispetto dei requisiti formali essenziali - come la forma scritta o l’indicazione precisa dell’assemblea - può determinare la nullità della delega per l’assemblea condominiale, rendendola priva di effetti giuridici. In tali casi, se la delibera è approvata contando su quella partecipazione, può risultare annullabile, ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile.

Ancora, una delega per l’assemblea condominiale falsa - ad esempio con firma contraffatta - può comportare l’impugnazione della delibera da parte del condomino ingannevolmente rappresentato.

Come si scrive una delega per un’assemblea condominiale

Ma come si produce il documento, che verrà poi consegnato al delegato o all’amministratore? La preparazione è decisamente semplice, nella maggior parte dei casi è sufficiente avvalersi di un testo della delega per l’assemblea condominiale d’esempio:

“Il sottoscritto [NOME DEL DELEGANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], proprietario dell’appartamento [NUMERO DELL’UNITÀ], al piano [NUMERO] e alla scala [NUMERO O LETTERA], del condominio [NOME DELLO STABILE] sito in [INDIRIZZO DELLO STABILE], conferisce delega al Sig. [NOME DEL DELEGATO] per rappresentarlo nell’assemblea condominiale convocata per il giorno [DATA] alle [ORA] in [LUOGO DELL’ASSEMBLEA]”.

Al testo andrà poi aggiunta l’eventuale indicazione di voto - “Approvo sin da ora ogni decisione che il delegato assumerà” oppure “Esprimo le mie indicazioni di voto per i seguenti punti dell’ordine del giorno” - la firma autografa, la data e il luogo di sottoscrizione.

In alternativa, si può approfittare di un modello precompilato, quale un modulo di delega per l’assemblea condominiale in Word o PDF, da scaricare fra i tanti disponibili online. Infine, è sempre utile conservarne copia in caso di contestazioni e, preferibilmente, fare pervenire il documento con largo anticipo agli interessati.

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