Con l’arrivo del prossimo anno l'Indicatore della situazione economica equivalente sarà precompilato
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Cosa cambia per l'Indicatore della situazione economica equivalente
Cosa cambia per l'Indicatore della situazione economica equivalente 2020 GTRES

Novità per l’Isee 2020. Con l’arrivo del prossimo anno sarà precompilato. Vediamo cosa cambia.

Isee 2020 cosa cambia

Secondo quanto previsto dal decreto legge 4 del 2019, dal 1° gennaio 2020 l’Isee sarà precompilato. Anche se, come sottolineato da Italia Oggi, mancheranno alcuni dati. Se però richiesto dal contribuente, “verranno proposti i dati contenuti nell’ultima dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) eventualmente presente nella banca dati dell’Inps”.

Isee 2020 precompilato

A offrire delucidazioni è il decreto 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019. In base a quanto riportato, “l’accesso alla Dsu precompilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la Dsu precompilata è resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una Dsu all’Inps, in via telematica, direttamente a cura del richiedente, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del regolamento Isee”.

Ci sono però delle componenti della Dsu che devono essere autodichiarate e che non sono precompilate. In particolare, secondo quanto indicato dal decreto, il dichiarante deve autodichiarare:

  • la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
  • l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’Isee, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
  • la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  • l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
  • il reddito complessivo di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
  • le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
  • le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i), del regolamento Isee;
  • le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera f), del regolamento Isee limitatamente alle prestazioni non erogate dall’Inps;
  • l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all’art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento Isee;
  • l’ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del regolamento Isee;
  • le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento Isee;
  • le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’art. 5, comma 4, del regolamento Isee, se detenute all’estero, nonché, relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all’art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento Isee;
  • in caso di richiesta di prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, del regolamento Isee, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
  • gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.
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