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I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto
GTRES

Con la circolare n. 22/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su come accedere ai contributi a fondo perduto, la misura prevista dall’articolo 25 del decreto rilancio.

Possono fare domanda (fino al 13 agosto) all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto tutte le imprese, partite Iva o titolari di reddito agrario che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del bonus.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, inoltre, è necessario aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

La recente circolare delle Entrate, non interviene nel merito dei requisiti già noti che danno diritto ai contributi a fondo perduto, che rimangono immutati con la conversione in legge del decreto rilancio, ma si sofferma sul chiarire i punti sollevati dai quesiti arrivati all’Agenzia delle Entrate finora. Ecco quali sono, nel dettaglio, i chiarimenti.

Per le micro o piccole imprese che versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 è possibile accedere ai contributi a fondo perduto nel caso in cui non risultino soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto già altri aiuti statali. Per definire lo stato di “difficoltà” bisogna far riferimento alle ultime modifiche della Commissione UE al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda invece i Comuni colpiti da emergenze diverse e precedenti a quella dovuta al covid, il calo del fatturato è ininfluente. In questo caso le imprese hanno diritto ai contributi a fondo perduto anche senza il requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’opzione è valida per chi ha domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, oppure dagli eventi meteorologici del 19 e 22 ottobre 2019 in provincia di Alessandria, purché l’abbiano fin dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

In caso di morte del titolare di un’impresa, se gli eredi dovessero proseguite l’attività del defunto attraverso una società di fatto, se vengono soddisfatti tutti i requisiti necessari, è possibile accedere ai contributi a fondo perduto facendo domanda tramite modello AA9 entro il 24 agosto.

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