
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito il 20 maggio il decreto Sostegni bis con novità anche per quanto riguarda il contributo a fondo perduto. Vediamo cosa prevede la misura.
Il decreto Sostegni bis ha stabilito uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. L'obiettivo è potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti dal decreto Sostegni bis si articolano su sette principali linee di azione:
sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
accesso al credito e liquidità delle imprese;
tutela della salute;
lavoro e politiche sociali;
sostegno agli enti territoriali;
giovani, scuola e ricerca;
misure di carattere settoriale.
Contributo a fondo perduto, la misura prevista dal decreto Sostegni bis
Per quanto riguarda in particolare il sostegno alle imprese, all'economia e l'abbattimento dei costi fissi, il decreto Sostegni bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis è più articolato dei precedenti e il suo scopo è quello di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.
Nello specifico il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis si articola su tre componenti:
la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite Iva con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Coloro che hanno già richiesto e ricevuto il primo contributo a fondo perduto hanno diritto a un altro contributo, che verrà erogato in automatico con un importo pari al precedente. Facendo domanda si può invece richiedere di parametrare il sostegno al periodo aprile 2020-marzo 2021. Per il contributo a fondo perduto basato sul conto economico, infine, saranno stabiliti criteri e aliquote con un decreto attuativo del Ministero dell'Economia. Chi non ha richiesto i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni può presentare domanda fino al 28 maggio.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il calcolo del contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, viene effettuato applicando le stesse percentuali del primo decreto Sostegni alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il periodo preso in considerazione è sempre lo stesso (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020), ma la somma viene determinata applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l'importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
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