Con la sentenza 3249/67/2015, la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha di fatto spiegato quando si evita l’Ici sui fabbricati rurali. Nel dettaglio, è stato sottolineato che nel caso in cui sia stata presentata una domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, per ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti della variazione retroagiscono al 1° gennaio 2006 comportando, pertanto, l’esclusione dall’Ici a far tempo dall’anno d’imposta 2006.
La sentenza è frutto del seguente caso. Un’azienda agricola, con attività di allevamento di galline ovaiole, ha impugnato gli avvisi di accertamento Ici con i quali l’ente locale competente le ha contestato ai fini Ici, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti per non avere il requisito di ruralità che avrebbe consentito l’esenzione di imposta.
Secondo l’amministrazione comunale, l’immobile destinato all’allevamento risultava classato sotto la categoria D8, mentre l’abitazione del lavorante risultava classata sotto la categoria A/3 e C/4, difettandone, in tal senso, il requisito previsto dalla legge dell’asservimento a un fondo di adeguate dimensioni.
La Ctp di Mantova ha rigettato il ricorso della contribuente basando il proprio convincimento su un orientamento della Cassazione, in base al quale sono esclusi dall'Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, con attribuzione della categoria A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per le costruzioni strumentali all’attività agricola). Categorie, queste, che per i giudici di primo grado non aveva la ricorrente.
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello facendo presente, oltretutto, che gli avvisi di accertamento dovevano comunque essere annullati in quanto l’azienda agricola aveva presentato in data 29 settembre 2011 domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall’articolo 7, comma 2 bis (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011 e invocando, pertanto, l’efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione della predetta domanda.
La Ctr ha dato ragione alla contribuente. I giudici di secondo grado, operando una ricostruzione tecnico-sistematica delle norme relative all’istituto (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, Dl 102/2013, e del citato articolo 7 comma 2-bis, così come convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) hanno fatto presente che: le domande di variazione catastale presentate in base a questa normativa e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Per tale ragione, avendo la contribuente presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, gli effetti della variazione per la Ctr retroagiscono al 1° gennaio 2006 confermando, a far tempo da tale data, la ruralità dei fabbricati in oggetto e dunque a far tempo dall’anno di imposta 2006 la loro esclusione dall’Ici.
Proprio l’entrata in vigore del citato articolo 2, in data successiva al deposito della sentenza, ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
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