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Agevolazioni prima casa escluse per superfici superiori a 240 m2
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Novità sul fronte delle agevolazioni prima casa. Con la sentenza numero 1178/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che è escluso dal bonus fiscale l’acquisto di immobili di lusso, per tali dovendosi intendere le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina.

Come stabilito dal provvedimento, sono escluse dalle agevolazioni prima casa le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9. Con la sua sentenza, la Cassazione ha sottolineato che non possono beneficiare delle agevolazioni prima casa le abitazioni ritenute di lusso e tra queste rientrano anche gli immobili di ampia metratura, ovvero a partire da 240 metri quadri, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto auto.

La sentenza numero 1178/2016 della Corte di Cassazione è relativa a un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare le somme dovute a fronte di una erronea interpretazione estensiva dell’art. 6 del dm 2/8/69, che aveva portato il contribuente ad escludere dal calcolo della superficie utile al fine dell’attribuzione all’immobile della qualità di lusso, parti non comprese nell’elenco tassativo della norma.

Nel dettaglio, si trattava di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, con applicazione d’interessi e sanzioni, in relazione ad atto registrato il 12 giugno 2003, con il quale il contribuente aveva acquistato ad uso di abitazione un immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa. Secondo il parare dell’Agenzia delle Entrate tale beneficio non spettava trattandosi di un immobile di lusso, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto avente superficie utile complessiva superiore a 240 mq.

La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo evidenziando che, come sostenuto dall’Agenzia, nel calcolo della superficie utile complessiva dovessero rientrare anche due disimpegni realizzati a servizio sia dei locali cantina che di altri locali (in particolare del locale taverna e del locale lavanderia) esclusi dal contribuente insieme alla superficie di alcuni locali del piano seminterrato, concretamente adibiti a cantina.

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