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Pertinenza di due abitazioni: quando è deducibile la quota di rendita e in che percentuale
GTRES

Ai fini delle imposte sul reddito, ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa. A chiarirlo gli esperti di FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, all’interno della rubrica “La Posta” di FiscoOggi, è stata posta la seguente domanda:

“Due soggetti, proprietari di due appartamenti, ognuno dei quali prima casa, acquistano un garage in comproprietà per utilizzarlo congiuntamente. Può essere considerato pertinenza da entrambi ai fini delle imposte sul reddito?”.

La risposta è stata questa:

“Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario può infatti dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa (paragrafo 1.4 della circolare 3/E del 2016).

Sono pertinenze le unità immobiliari, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).

A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale (paragrafo 11.1.2 della circolare 98/E del 2000)”.

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