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Anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, le spese per le mense scolastiche possono essere detratte in dichiarazione dei redditi. Il bonifico o la ricevuta di pagamento devono però contenere anche i dati dell’alunno e della scuola. A sottolinearlo l’Agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 6 maggio 2016, con la quale sono state fornite le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Con la circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. La detrazione è ammessa su una spesa massima di 400 euro l’anno per ciascuno studente. Chi usufruisce di questa detrazione però non può detrarre gli altri eventuali contributi volontari per l’offerta formativa versati alle scuole.

Come sottolineato, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento purché riporti nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se invece per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Non è richiesto il bollo su questi documenti e inoltre, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. Sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.

Sul fronte delle spese sanitarie, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Per quanto riguarda il bonus Irpef nei modelli UnicoPf/2016 e 730/2016, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devono indicare nella casella “Casi particolari” (nel quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016): il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti, il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori.

E’ stato poi chiarito in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro).

Le  Entrate hanno specificato che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

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