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La cartella esattoriale non è soggetta alla prescrizione decennale propria delle sentenze passate in giudicato. Se quindi ha ad oggetto crediti che si prescrivono in cinque o tre anni, dopo la notifica si applicherà tale termine breve di prescrizione e non quello decennale proprio degli atti giudiziali divenuti definitivi. Il chiarimento arriva dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Nel dettaglio, La legge per tutti ha spiegato che la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale (per esempio sentenza o decreto ingiuntivo) e non acquista quindi, al pari di quest’ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato (definitività). Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve.

Si tratta di un orientamento, già da anni seguito dalla gran parte dei giudici ordinari e tributari, che è stato definitivamente accolto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23397 del 18 novenbre 2016), con riguardo alla prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione decennale decorre solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini. La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima soltanto per effetto di: sentenza passata in giudicato; decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale; decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.

La cartella di pagamento, così come gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, sono atti amministrativi, espressione del potere di autotutela e auto accertamento della Pubblica Amministrazione, e, come tali, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato.

La mancata impugnazione nei termini previsti può comportare solo l’irretrattabilità del credito contenuto nel provvedimento, ma non l’automatica trasformazione del termine prescrizionale breve in ordinario (dieci anni).

Di conseguenza, la cartella avente ad oggetto crediti o tributi la cui prescrizione è inferiore a dieci anni, si prescrive nello stesso termine breve, anche qualora, dopo la notifica, non sia stata impugnata nei termini di legge. La cartella avente ad oggetto contributi Inps si prescrive in cinque anni anche dopo la notifica e anche qualora non sia stata impugnata entro 40 giorni. La cartella esattoriale avente ad oggetto multe per violazione al codice della strada si prescrive in cinque anche dopo la notifica e anche qualora non sia stata impugnata entro 30 giorni.

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