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La separazione della dichiarazione annuale Iva dai redditi ha creato qualche difficoltà. Tanti sono i dubbi relativi alle diverse possibilità di versamento e di rateazione del debito annuale dell’Iva, nel caso lo si volesse ancora effettuare nei termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi. AssoSoftware, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcune indicazioni.

Versamento del saldo Iva nei termini della dichiarazione dei redditi

Anche con le nuove regole, permangono tutte le possibilità di versamento e di rateazione già utilizzabili in passato. Ciò significa che i soggetti passivi possono continuare avvalersi, ai fini Iva: del differimento del versamento dell’imposta al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; dell’ulteriore differimento del versamento dell’imposta al 30 luglio (che cadendo di domenica diventa 31 luglio), nel qual caso sulla somma dovuta al 30 giugno andranno applicati gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Viene quindi confermata l’applicabilità degli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del Dpr 542/1999 che consentivano già in passato il differimento del versamento del saldo Iva, da effettuarsi di regola entro il 16 marzo, e che consentono ora di versare nel nuovo termine del 30 giugno all’articolo 17, comma 1, del Dpr 435/2001, termine che può essere ulteriormente posticipato al 30 luglio per effetto delle disposizioni del successivo comma 2, secondo il quale “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Poi c'è la scadenza per le partite Iva che versano l’imposta sostitutiva nei regimi agevolati: minimi (5%) e forfettari (15%).

I contribuenti, quindi, hanno ora cinque possibilità:

  • versare il saldo entro il 16 marzo in un’unica soluzione, senza alcuna maggiorazione;
  • rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 9 rate di pari importo (fino a novembre), versando la prima rata entro il 16 marzo e le rate successive alla prima entro il 16 di ciascun mese, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensili;
  • differire il pagamento del saldo al 30 giugno e versarlo in un’unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16 marzo e il 30 giugno;
  • rateizzare il versamento a partire dal 30 giugno, in un massimo di 6 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione dell’1,60% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese);
  • rateizzare il versamento a partire dal 30 luglio, in un massimo di 5 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione del 2,00% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 luglio), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese).

Versamento del saldo Iva per i soggetti con esercizio non solare

Per questa tipologia di soggetti, una lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che il rinvio contenuto nei citati articolo 6 e 7, comma 1, lettera b), deve intendersi comunque fatto al solo termine fisso del 30 giugno (o del 30 luglio).

In pratica, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’articolo 6, del Dpr 542/ 1999, ma al più tardi entro il 30 giugno (o il 30 luglio).

Modalità di calcolo della maggiorazione dello 0,40%

A tal proposito, viene confermato che, nonostante la soppressione del modello Unico, permane la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti del modello Redditi e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito Iva non compensato.

Come già chiarito con la circolare 144 del 1998 (paragrafo 5.5.), nonché con la circolare n.113 del 2000 (quesito 1.7), “la specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6 del Dpr 542 del 1999, si applica…. sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24”. Tale precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento.

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