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Lunedì 2 ottobre scade il termine ultimo per presentare la domanda per accedere alla rottamazione delle liti tributarie. Il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda. Lo stesso giorno scade il termine per il versamento della seconda rata della rottamazione delle cartelle.

Con la procedura di rottamazione delle liti chi ha ricevuto un accertamento e ha contestato l’atto può abbandonare il contenzioso in corso, pagando quanto richiesto dalle Entrate nell’atto originario, evitando ulteriori spese legali.

Si possono chiudere tutte le liti avviate entro il 24 aprile scorso e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con la sentenza definitiva, senza alcun limite di importo minimo o massimo.

Per presentare la domanda è necessario pagare gli importi dovuti entro il 2 ottobre, si può scegliere anche il pagamento rateale. Gli estremi del versamento devono essere indicati sulla domanda che va inviata all’Agenzie delle Entrate utilizzando il canale web dedicato.

Sono definibili tutte le liti che vendono come partecipante al giudizio la stessa Agenzia. Rottamazione possibile anche in caso di atti dell’agente della riscossione, a patto che l’Agenzia figuri come parte in senso formale e che il contenzioso riguardi la legittimità del credito iscritto a ruolo. Possono essere definite in via agevolata le liti sorte a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento quando viene chiesto l’annullamento del credito oggetto del ruolo, mentre non è definibile la lite relativa avviata senza contestare quanto dovuto alle Entrate.

Gli importi dovuti vanno determinati in riferimento all’atto dell’Agenzia oggetto di contestazione. Non sono dovuti gli importi che spettano all’agente della riscossione.

Il dovuto, da pagare prima di presentare la domanda, deve essere calcolato dal contribuente. Dal totale devono essere sottratte le somme già versate in pendenza di giudizio e quelle dovute per la rottamazione delle cartelle. L’importo da versare deve quindi essere suddiviso tra i vari codici tributo (istituiti con la risoluzione n. 108/2017) in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.

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