Quali sono le condizioni per usufruire delle detrazioni Irpef per gli interventi di recupero edilizio eseguiti in un condominio minimo? A dare una risposta sono gli esperti di Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare della detrazione Irpef relativa ai lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio minimo (ovvero un edificio non superiore a otto condòmini), non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nel caso in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste italiane Spa, dell’obbligo di operare la ritenuta prevista dalla legge all’atto dell’accredito del pagamento.
Pertanto, in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, i contribuenti, per fruire della detrazione per la quota di loro spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute, utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Se ogni condomino ha eseguito il bonifico per la propria quota, dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.
In sede di controllo, il contribuente deve dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto a esibire al Caf o all’intermediario abilitato, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all'agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.7)
per commentare devi effettuare il login con il tuo account