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Rimodulata la quota Imu deducibile ai fini dell’imposizione diretta
Il decreto crescita ha rimodulato quota Imu deducibile ai fini dell’imposizione diretta GTRES

La quota di imposta municipale unica (Imu) deducibile ai fini dell’imposizione diretta è stata rimodulata. Vediamo cosa cambia con quanto disposto dal decreto crescita.

Il decreto crescita ha rimodulato nuovamente la deduzione. A partire dal 2019 dunque la quota di Imu deducibile incrementa al 50%, nel biennio 2020/2021 al 60% e dal 2022 al 70%.

L’articolo 3, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 sempre del 30 aprile 2019, è intervenuto in modifica del comma 1, dell’articolo 14, dlgs 23/2011, rimodulando la quota Imu deducibile ai fini dell’imposizione diretta, e non anche dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), riferibile agli immobili strumentali a partire dal periodo d’imposta in corso.

Il comma 12, dell’articolo 12 della legge di Bilancio 2019 aveva già modificato il comma 1, dell’articolo 14 del dlgs 23/2011 disponendo la deducibilità nella misura maggiorata del 40% del tributo locale riferibile agli immobili strumentali a decorrere dal 1° gennaio scorso.

Le cose ora cambiano ulteriormente. Il decreto crescita, infatti, ha previsto l’innalzamento al 50% della deducibilità per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, di conseguenza sarà utilizzato in abbattimento del reddito dichiarato nel modello dichiarativo del prossimo anno. Nel caso di versamenti tardivi del tributo, deve essere applicata la quota deducibile relativa al periodo cui ci si riferisce.

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