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Trasmissioni telematiche condominiali, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Con la risoluzione n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli adempimenti degli amministratori di condominio e ha chiarito come effettuare le trasmissioni telematiche condominiali.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari o direttamente, “in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio”.

Per superare la difficoltà legata al fatto di doversi accreditare ai sistemi telematici, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato: “Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio”. Via libera, dunque, a una sola utenza telematica per l’amministratore di condominio.

Secondo quanto spiegato dalla risoluzione, “la sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e dell’articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre1972, n. 633”. L’associazione tra amministratore e condominio “è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe Tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita Iva è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale). I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva). La trasmissione telematica dei citati modelli rimane in capo ai condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione dei modelli stessi, paragrafo Presentazione telematica diretta, oppure può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio”.

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