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Il calcolo Imu sul'area pertinenziale al fabbricato che è edificabile
Il calcolo dell'Imu sul'area pertinenziale al fabbricato che è edificabile GTRES

Con la nuova Imu cambia la base imponibile per il calcolo dell’imposta relativa all’area pertinenziale al fabbricato. Non scatta la tassazione solo se si tratta di pertinenza urbanistica e se è accatastata insieme all’edificio.

Se l’area pertinenziale al fabbricato è edificabile, il contribuente ha interesse ad evidenziare la qualifica della stessa area. Ma attenzione. Come sottolineato dal Sole 24 Ore, poiché si tratta di una disciplina entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, se non è stato già fatto l’accatastamento unitario, “ad oggi l’imposizione è già maturata per i primi due mesi del 2020”.

Secondo quanto disposto dalla disciplina della nuova Imu, l’area pertinenziale al fabbricato che è edificabile non venie tassata se ha la qualifica di pertinenza urbanistica e se è accatastata unitamente al fabbricato. Per individuare la qualifica di pertinenza urbanistica è necessario “esaminare lo strumento urbanistico, generale o attuativo,…per verificare se prevede delle zone pertinenziali (ad esempio, parcheggi o giardini) a fabbricati”. Se, poi, “una vasta area contigua a un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori, la stessa non potrà ritenersi pertinenziale, in quanto urbanisticamente distinta dall’area di sedime dell’unità immobiliare”.

Ma non solo. L’area pertinenziale al fabbricato che è edificabile deve essere accatastata insieme all’edificio. L’accatastamento unitario deve essere effettuato tramite il Docfa. E attenzione: non è ammissibile l’accatastamento retroattivo, poiché si tratta di un elemento costitutivo della fattispecie della pertinenzialità. Per evitare di pagare le imposte per il mese di marzo, è necessario effettuare l’aggiornamento catastale entro il 16 marzo.

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