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Per la ricostruzione del muro di contenimento condominiale è possibile usufruire del superbonus 110 per cento. A patto però che gli interventi siano funzionali all'adozione di misure antisismiche. Ecco quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 68, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di ricostruzione del muro di contenimento condominiale. Le Entrate hanno innanzitutto ricordato quanto previsto dalla normativa, ossia dall'articolo 119 e 121 del decreto Rilancio, dalla circolare n. 24/E e quanto stabilito con la legge di Bilancio 2021.

Facendo specifico riferimento al caso esaminato - quindi alla ricostruzione in condizioni sismiche di un muro di contenimento di pertinenza del condominio - l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, è innanzitutto necessario verificare se il muro possa essere annoverato tra le "parti comuni" condominiali. In base a quanto chiarito dalla circolare n. 24/E, sono infatti ammessi al superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali. E per individuare le parti comuni interessate dall'agevolazione bisogna fare riferimento all'articolo 1117 del codice civile.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che - ricomprendendo tale norma tra le parti comuni "le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio", ma che tale elencazione non è tassativa - gli interventi su un muro di contenimento, a patto che siano funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possono essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione.

E' dunque possinile per il condominio istante beneficiare del superbonus 110 per cento per la ricostruzione del muro di contenimento condominiale con criteri antisismici.

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