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Bonus affitti commerciali, quando è possibile senza calo del fatturato
GTRES

Con la risposta n. 186, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema relativo al bonus affitti commerciali. Vediamo quanto chiarito in particolare per quanto riguarda il requisito legato al calo del ratturato.

All'Agenzia delle Entrate è stato domandato se sia possibile beneficiare del bonus per gli affitti commerciali anche in assenza della diminuzione del fatturato. L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto disposto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, sottolineando che il comma 5 dispone che "ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire del 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19...".

Ha poi evidenziato che la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, al punto 5.2, anche se nell'ambito dei chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio, ha precisato: "La disposizione normativa richiede i seguenti elementi: a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso; b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020); c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento". Medesima interpretazione è possibile per il credito d'imposta previsto dall'articolo 28.

L'Agenzia delle Entrate ha così chiarito che, nel caso il Comune in questione sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia "ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19", è possibile fruire del credito d'imposta in esame per il 2020 a prescindere dalla riduzione di fatturato.
 

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