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Immobile ereditato e agevolazioni prima casa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
GTRES

Cosa accade in tema di immobile ereditato e agevolazioni prima casa? Vediamo quanto chiarito in merito dall'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 277, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa a un immobile ereditato e alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa. Secondo quanto chiarito, è possibile avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

Via libera dunque alle agevolazioni prima casa per l'acquisto di un'abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, a condizione che il contribuente si impegni a rivendere entro l'anno l'immobile che già possiede. Si applica, in pratica, la medesima disposizione che permette a un soggetto di usufruire del bonus prima casa nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con  l'applicazione dei benefici.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di Stabilità 2016 ha ampliato l'ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che "l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto".

Nel fare chiarezza, quindi, in tema di immobile ereditato e agevolazioni prima casa, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il contribuente può avvalersi dell'agevolazione prima casa per la stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest'ultimo sia venduto entro l'anno.
 

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