Commenti: 0
Iva agevolata prima casa, non è possibile prevedere una condizione sospensiva nell'atto di acquisto
GTRES

Per beneficiare dell'Iva agevolata sulla prima casa i requisiti richiesti devono sussistere al momento della stipula dell’atto di compravendita, non è possibile alcuna condizione sospensiva. Ecco quanto chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza 10513.

Con la sua ordinanza, come evidenziato da Fisco Oggi, la Cassazione ha spiegato che, in tema di Iva agevolata prima casa, chi acquista un immobile prevedendo una condizione sospensiva con cui si impegna a vendere l'abitazione principale di sua proprietà e acquistata usufruendo degli stessi sconti fiscali non ha diritto all'agevolazione prima casa.

Secondo quanto sottolineato dai Supremi giudici, "il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: di volersi stabilire nel comune dove si trova l'immobile; di non godere di altri diritti reali su immobili nella stesso comune; di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986".

Nella vicenda in questione, era stato emesso un avviso di liquidazione, per recuperare la differenza tra l'Iva ordinaria e quella agevolata, in seguito "all'atto di acquisto di un'abitazione sottoposto alla condizione sospensiva della vendita entro due anni dell'immobile già detenuto dall'acquirente quale abitazione primaria". In un primo momento, la Ctr Lombardia ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo "che l'atto di acquisto contenesse una valida condizione sospensiva, non meramente potestativa e che, inoltre, l'effetto dell'avveramento di tale condizione, per volontà delle parti, non era stato fatto retroagire al momento dell'acquisto".

Ma la Cassazione, a cui ha fatto ricorso l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che in tema di Iva agevolata per l'acquisto della prima casa non è possibile prevedere una condizione sospensiva dei requisiti necessari per godere dell'agevolazione. In conclusione, è stato anche ricordato che, "per effetto della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono state ampliate le maglie applicative dell'agevolazione potendo il contribuente accedere al beneficio anche se il requisito oggetto della controversia, non è soddisfatto al momento del secondo acquisto, a condizione che il primo immobile sia alienato entro un anno dalla data del secondo acquisto".
 

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account