
La clausola per cui il proprietario di appartamenti invenduti in un condominio sia esonerato dalle spese condominiali è stata dichiarata vessatoria, e quindi nulla, dal Tribunale di Brescia in quanto la sua esistenza comporta spese non quantificabili a carico degli altri condomini. Vediamo quanto stabilito.
Il caso è quello di una società costruttrice proprietaria di alcuni immobili invenduti che ha chiesto di impugnare la clausola del regolamento di condominio per cui, fino alla vendita dell’appartamento, il condomino non sia tenuto alle spese condominiali. L’assemblea tuttavia aveva votato per una ripartizione delle spese, nel bilancio preventivo, che coinvolgesse direttamente anche la società. Contro questa decisione si era appellata la società in questione, chiedendo al Tribunale di Brescia la cancellazione di tale delibera assembleare.
Richiesta però bocciata in quanto l’esonero non trovava giustificazione in un termine finale oltre il quale anche il costruttore iniziasse a partecipare delle spese, come da articoli 1418 comma 2,e 1325, n. 2, del Codice civile, cosa che evidentemente non poteva verificarsi. Inoltre, secondo il tribunale la clausola sarebbe vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo, nei confronti degli altri condomini, tenuti ad un sacrificio economico non quantificabile.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account