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Agevolazioni prima casa e luogo di lavoro, cosa accade in caso di riacquisto
GTRES

Alcune precisazioni in merito alle agevolazioni prima casa e al luogo di lavoro. Con l'ordinanza n. 18939, la Cassazione ha chiarito che, in caso di alienazione infraquinquennale dell'immobile, la decadenza dalle agevolazioni prima casa è esclusa solo se si riacquista entro un anno un'abitazione principale, "senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa".

La Cassazione ha analizzato la norma di riferimento e ha sottolineato che l'articolo 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, stabilisce al comma 1, lettera a), "che l'aliquota agevolata dell'imposta di registro, riferita agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, si applica, purché 'l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività... La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto'".

Al comma 4 viene poi stabilito che "in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte... Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

Ne consegue che, per evitare la decadenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa in caso di alienazione dell'immobile prima che decorrano cinque anni dall'acquisto è necessario acquistare un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dall'alienazione.

Quindi, in caso di riacquisto di un immobile con le agevolazioni prima casa nel momento in cui non siano decorsi i cinque anni necessari, per evitare la decadenza del beneficio, l'acquirente deve adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Non conta che il Comune dove si trova la nuova casa costituisca il luogo di lavoro. Non è condizione sufficiente. Tale requisito è infatti previsto solo per la concessione del beneficio prima casa, non anche per impedirne la decadenza.
 

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