Il Fisco chiarisce come richiedere e utilizzare il credito d'imposta per i canoni non percepiti dall'inquilino di un immobile affittato a uso abitativo. Ecco quanto precisato.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, una contribuente ha domandato: "Quando e in che modo è possibile richiedere il credito d’imposta per i canoni non pagati dall’inquilino nell’ambito di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo?".
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha sottolineato che "per le imposte versate sui canoni di locazione scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, al locatore spetta un credito d'imposta di pari ammontare (articolo 26 del Tuir)".
Questo credito d'imposta per i canoni non percepiti può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale oppure può essere richiesto a rimborso, presentando apposita istanza agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione.
Ci sono dunque due modi per usufruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti, lo si può indicare nella dichiarazione dei redditi dopo la convalida dello sfratto oppure lo si può richiedere a rimborso.
Il Fisco ha poi ricordato che "l'eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (con la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato".
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