Alcuni chiarimenti dalla giurisprudenza
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Reddito di locazione tra comproprietari, a chi si attribuisce
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Come regolarsi in caso di reddito di locazione tra comproprietari? Vediamo quanto chiarito dalla Ctr Lazio con la sentenza n. 1733 del 12 aprile 2022.

Secondo quanto chiarito dalla Ctr Lazio, "è ammissibile un'autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione". Il reddito si può attribuire non solo a un soggetto "diverso rispetto al legittimo proprietario, ma anche solo ad alcuni dei comproprietari, che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione". Il canone di affitto degli immobili rientra nel reddito di chi lo incassa.

Come sottolineato da Fisco Oggi, che ha riportato il caso, la Ctr Lazio ha richiamato la sentenza 3085/2016 della Cassazione. Secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, "l'articolo 26 del Tuir deve essere letto in correlazione con il precedente articolo 25, il quale definisce i redditi fondiari identificandoli in quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto". Si tratta di redditi quantificabili sulla base delle risultanze catastali, di conseguenza la loro imposizione si basa non sul criterio dell'effettiva ricchezza prodotta, ma sul criterio dell'astratta potenzialità a produrre reddito, "a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità".

Sempre considerando l'orientamento interpretativo della Cassazione, la Ctr Lazio ha sottolineato che nell'articolo 26 del Tuir, dunque, la locuzione "indipendentemente dalla percezione" viene adoperata per indicare il fatto che tali cespiti vanno a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, non per identificare i soggetti ai quali tali redditi devono essere imputati. Di conseguenza, in tale categoria non rientrano i redditi derivanti da contratto di locazione.

Bisogna quindi distinguere tra reddito fondiario e reddito di locazione. In particolare, la Cassazione ha affermato che "ai fini della disciplina del reddito derivante da contratto di locazione" non può "essere applicata la regola che deriva dalla formula 'indipendentemente dalla percezione', che il legislatore ha inteso riservare a riguardo dei soli redditi fondiari".

Come ricorda l'articolo 1 del Tuir, "presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6", si tratta di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi. Si può dunque applicare la regola dell'articolo 1 del Tuir poiché è ammissibile una "autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario, ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi che dalla locazione derivano".
 

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