I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Bonus facciate 2022 sconto in fattura
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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di bonus facciate 2022 e sconto in fattura fornendo alcuni importanti chiarimenti. Vediamo quanto spiegato.

Con la risposta n. 385, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "la fattura con bonus facciate, emessa erroneamente senza l'indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti. Il cliente recupera la detrazione nella dichiarazione dei redditi a patto che non abbia già comunicato l'opzione all'Agenzia".

Nel caso in esame, è stata emessa dall'istante una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento e il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito, così come previsto dalla disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura. È stato dunque domandato all'Agenzia delle Entrate come "poter modificare e integrare il documento fiscale originariamente emesso con l'espressa indicazione dello sconto praticato".

Nel fornire la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "nella vicenda non si riscontrano le condizioni individuate dall'articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare il documento fiscale originariamente emesso tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura". In base a quanto spiegato, "il documento in questione è valido perché riporta l'esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull'intero corrispettivo al lordo dello sconto".

Poiché l'istante non ha indicato l'ammontare della diminuzione concordata, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non si può considerare perfezionata. Di conseguenza, il cliente non potrà beneficiare dello sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021, pari al bonifico parlante del 10% della fattura emessa in modo erroneo dall'istante, utilizzando direttamente la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.

Se, dunque, nella fattura per il bonus facciate non viente indicato lo sconto in fattura, tale opzione non spetta al contribuente e il "10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi".

In alternativa, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "il cliente può cedere il bonus visto che non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'opzione per lo sconto in fattura. Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito".

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