Ecco quanto spiegato con la risposta n. 399
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Agevolazioni prima casa trasferimento residenza all'estero
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Si torna a parlare di agevolazioni prima casa e questa volta lo si fa per capire cosa accade nel caso di trasferimento della residenza all'estero. Il beneficio si perde o si mantiene? A fornire una risposta è l'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 399, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "un cittadino che l'8 marzo 2020 acquista un immobile con i benefici prima casa nel Comune italiano in cui risiede e che in data 6 aprile 2021 provvede a trasferire la sua residenza all'estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali". 

Questo perché se l'acquirente soddisfa la condizione stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, lo spostamento della residenza dal Comune in cui si trova l'immobile agevolato non comporta la decadenza dal regime di favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.

Si ricorda che, secondo la lettera a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, le agevolazioni prima casa spettano a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello dove lavora lo stesso acquirente o, se trasferito all'estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. 

L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che per quanto concerne la residenza, per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa "fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe". L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che anche secondo la Corte di cassazione per la determinazione della residenza il dato anagrafico prevale su quello fattuale.

Le agevolazioni prima casa non si perdono dunque in caso di successivo trasferimento della residenza all'estero, ovviamente nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa.
 

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