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Agevolazioni prima casa e comunione dei beni
GTRES

Cosa accade in tema di agevolazioni prima casa e comunione di beni? Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, che ha fornito alcuni utili chiarimenti. Ecco quanto spiegato.

Con la risposta n. 400, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che tra le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa vi è quella secondo cui "nell'atto di acquisto l'acquirente" deve dichiarare "di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo... ".

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, l'istante è già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell'agevolazione prima casa. Come spiegato, "tale acquisto, estendendosi ope legis anche all'altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest'ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici prima casa".

L'Agezìnzia delle Entrate ha spiegato che si tratta di un'interpretazione resa in diversi documenti di prassi. In particolare, nella circolare n. 19/E del 1° marzo 2001 è stato precisato che, "qualora l'acquirente sia titolare, anche in comunione legale, di una casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o dal coniuge, non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione tributaria". 

Questo vuol dire che, l'acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta l'esclusione dall'agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti. L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, parimenti, è esclusa "l'applicabilità dell'agevolazione prima casa anche in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile".
 

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