Il bonus facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, era quell’agevolazione fiscale pensata per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Per poterne beneficiare era necessario saldare la spesa tramite bonifico parlante. Se però per errore è stato fatto un bonifico ordinario, cosa accade? Sul punto ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate, esprimendosi proprio in tema di bonus facciate senza bonifico parlante.
Con la risposta n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni interessanti chiarimenti in tema di bonus facciate senza bonifico parlante. Nel dettaglio, è stato esaminato il caso di una signora che nel 2021 per errore ha pagato gli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento tramite bonifico ordinario e non bonifico parlante come richiesto. Secondo quanto illustrato all’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di sanare la dimenticanza, nel 2022 l’impresa esecutrice ha rilasciato alla signora una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021.
Esaminato il caso, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che in questa situazione non si perde l’agevolazione. La circolare n. 28/2022 ha infatti chiarito che, se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non si perde “se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa”.
Chiaramente, si tratta non di “una alternativa al pagamento mediante bonifico parlante”, ma di un’ipotesi eccezionale “rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale”.
In caso, dunque, di bonus facciate senza bonifico parlante, l’agevolazione non si perde se si è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
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