È possibile per i singoli condòmini beneficiare della detrazione per la spesa relativa all’assicurazione condominiale per eventi calamitosi? La risposta è sì, dal momento che tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Ma devono essere rispettate le indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo quanto chiarito a tal proposito dal Fisco e quanto precisato dall’amministrazione fiscale.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Nel condominio in cui abito vorremmo stipulare per l’intero fabbricato una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. I singoli condòmini possono portare in detrazione la spesa sostenuta?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che i singoli condòmini possono portare in detrazione la spesa sostenuta, purché si rispettino le indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto sottolineato, in generale, tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Precisando poi che, se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condòmini è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata.
Detrazione polizza casa calamità naturali, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Nello specifico, la circolare n. 14/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona e la detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
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