
In tema di sanzione per la tardiva registrazione del contratto di locazione di recente si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E per chiarire se l’ammenda deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto o a quella calcolata sul canone annuale. La questione riguarda le modalità di applicazione dell’articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Tur). I chiarimenti sono stati forniti alla luce del recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro. Vediamo quanto precisato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 69 del Tur, modificato dall’articolo 20, comma 1, del Dlgs. n. 81/2025, l’ammontare della sanzione amministrativa applicabile, in caso di tardiva registrazione, è pari al:
- 45% dell’imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo non è superiore a 30 giorni;
- 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni (in questo caso la registrazione si considera omessa).
Calcolo della sanzione per la tardiva registrazione del contratto di locazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
In base a quanto previsto dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta può essere assolta:
- annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone relativo a ciascun anno;
- in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
Per quanto riguarda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Cassazione, con molteplici ordinanze, ha evidenziato la particolare rilevanza della questione, rinviando la trattazione delle singole cause alla Sezione V della Corte medesima. La Sezione V della Cassazione ha poi consolidato il proprio orientamento, precisando che, per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione per tardiva registrazione di cui all’articolo 69 del Tur deve essere commisurata all’“imposta dovuta” sul canone pattuito per la prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare annualmente l’imposta.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità nelle diverse pronunce, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella circolare n. 26/E del 2011, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’articolo 69 del Tur deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità.
Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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