Le spese di riqualificazione energetica possono essere detratte effettuando i pagamenti tramite un bonifico parlante. Ma cosa accade se vengono commessi degli errori nella sua compilazione? Si perde la possibilità di beneficiare delle detrazioni previste? A spiegarlo è stato il Fisco rispondendo al quesito proposto da una contribuente. Vediamo cosa è stato precisato e quali sono i diversi riferimenti normativi da considerare.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa. Al momento del pagamento, nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ho indicato ‘L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia’, anziché ‘L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica’. Nella dichiarazione dei redditi 2024 posso comunque detrarre queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%?”
Cosa scrivere nel bonifico per riqualificazione energetica?
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane Spa devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, che attualmente è pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.
Per tale finalità sono stati predisposti degli appositi bonifici dai quali deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato, da ultimo anche con la circolare n. 17/2023, che qualora, “per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente”. Via libera dunque all’agevolazione, che viene riconosciuta senza che il contribuente debba fare alcunché.
Ma quali sono i diversi riferimenti normativi da indicare nel bonifico parlante? Nel caso del bonus ristrutturazione o sismabonus deve essere indicato l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986; nel caso del bonus abbattimento barriere architettoniche deve essere indicato l’art. 119 ter Decreto Rilancio 34/2020; nel caso del bonus facciate deve essere indicato l’art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; nel caso dell’ecobonus o del superbonus deve essere indicato l’art. commi 344-347, Legge 296/2006; nel caso del bonus mobili deve essere indicato l’art. 16, comma 2, DL 63/2013; nel caso del bonus verde deve essere indicato l’art. 1, comma 12/15, della Legge di Bilancio 2018.
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