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L’Iva al 4 per cento per l’acquisto della prima casa rimane valida anche se non c’è la residenza in caso di grave malattia. Ad affermarlo la Cgt di primo grado di Brescia con la sentenza n. 343/3/2023 depositata lo scorso 26 ottobre. Si torna dunque a parlare delle agevolazioni fiscali previste nel momento in cui si compra un immobile da adibire ad abitazione principale. Vediamo nel dettaglio quanto spiegato.

Nel dettaglio, come riportato dal Sole 24 Ore che ha trattato il caso, la Cgt di primo grado di Brescia ha stabilito che “l’avviso di liquidazione emesso per effetto della revoca dell’aliquota agevolata Iva a14% (prevista per l’acquisto di case di abitazione non di lusso) è illegittimo quando il mancato rispetto dell’impegno a trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato - fissato ex lege nel termine di 18 mesi - sia imputabile a causa di forza maggiore”.

Il caso esaminato riguarda un avviso di liquidazione notificato a una persona fisica per la revoca dell’aliquota Iva agevolata sull’atto di compravendita della prima casa e dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva di registro assolta sul relativo mutuo finalizzato all’acquisto, non ricorrendo le condizioni previste per fruire del beneficio. In particolare, era venuto meno l’impegno a trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di 18 mesi dall’acquisto. 

Ma nel fare ricorso, la ricorrente aveva chiesto l’illegittimità dell’atto, in considerazione del fatto che non aveva potuto procedere al trasferimento di residenza dal momento che era sopraggiunta una grave malattia. 

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Pur confermando la natura perentoria del termine entro cui è necessario effettuare il trasferimento, i giudici hanno ravvisato l’esimente della forza maggiore nel ricovero ospedaliero cui era stata costretta la ricorrente a causa dell’insorgenza di una grave polmonite, ricovero che è stato documentato nel ricorso. Una volta dimessa, fino al momento di scadenza del termine, la contribuente aveva dovuto sottoporsi a diverse visite mediche ed esami diagnostici che non avevano reso possibile il trasferimento della residenza.

La Cgt ha sottolineato che “se la causa di forza maggiore è da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (neppure a titolo di colpa), inevitabilità e imprevedibilità dell’evento, allora la patologia insorta e la necessità di effettuare le dovute cure costituiscono causa di giustificazione per il mancato rispetto del termine” e che “il riscontro sulla sussistenza della forza maggiore non deve limitarsi all’apprezzamento del solo evento scatenante, ma deve ricomprendere in termini unitari l’evento patologico nel suo complesso”.

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