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Il comparto degli affitti brevi in Italia è stato oggetto di importanti novità. La legge di Bilancio 2024, ad esempio, ha previsto un aumento della cedolare secca a partire dal secondo immobile affittato a breve termine. Per capire cosa è cambiato in tema di locazioni a breve termine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti con la circolare n 10/E del 10 maggio e adesso ha pubblicato la nuova versione della guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari” disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del suo stesso sito. Nel mirino le novità sull’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve e sugli adempimenti a carico degli intermediari non residenti. 

Affitti brevi, le novità sulla cedolare secca 2024

Per quanto riguarda l’aliquota dell’imposta, dal 1° gennaio 2024, a partire dal secondo immobile, si applica l’aliquota del 26%. L’aliquota al 21% viene applicata per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Affitti brevi, le novità per gli intermediari

Un’altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2024 in tema di affitti brevi riguarda gli intermediari. Nello specifico, al fine di evitare ulteriori adempimenti a carico degli intermediari che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di Bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. 

Di conseguenza, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli intermediari non residenti, le regole da seguire sono le seguenti:

  • i soggetti non residenti (residenti Ue ed extra Ue), che hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti, attraverso tale stabile organizzazione;
  • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti previsti tramite detta stabile organizzazione; in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale (individuandolo tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973);
  • per i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nell’Unione europea, qualora non ottemperino alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo (disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017).

Il Pdf della nuova versione della guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari” 

 

 

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