
Si paga ancora l’ICI sulla prima casa? È un dubbio tutt’oggi molto diffuso fra i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, considerando anche la longevità di cui questo tributo ha goduto. In realtà, l’Imposta Comunale sugli Immobili non esiste più, tuttavia è stata sostituita dall’IMU, una tassa dall’impianto molto simile.
L’ICI ha rappresentato uno dei più conosciuti tributi comunali: in vigore dal 1993 al 2011, imponeva una tassa non progressiva sul reddito per il possesso di fabbricati e terreni su tutto il territorio italiano. Abolita nel 2008 sulle prime case, e successivamente nel 2011 su tutti gli altri immobili, è stata sostanzialmente reintrodotta nel 2012 con l’IMU. Nonostante il differente nome, l’Imposta Municipale Propria ricalca la stessa struttura del tributo precedente. Anche in questo caso, la tassa è dovuta per ogni immobile e fabbricato, fatta eccezione per l’abitazione principale: di conseguenza, si dovrà pagare anche l’IMU sulla seconda casa.
Cos’era l’ICI sulla prima casa?
Come già accennato in apertura, l’ICI - ovvero l’Imposta Comunale sugli Immobili - è stato un tributo comunale in vigore dal 1993 al 2011. Si trattava di una tassa su immobili e fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli di proprietà presenti su tutto il territorio dello Stato Italiano, senza alcuna differenza in base alle loro destinazioni d’uso.

L’ICI non si configurava come una tassa progressiva sul reddito, bensì veniva calcolata in base al valore degli immobili o dei terreni, in relazione alla loro rendita catastale e a un coefficiente stabilito a livello comunale.
Nata per sostituire la precedente INVIM - cioè l’Imposta sull’Incremento di Valore degli Immobili - è stata definitivamente abolita nel 2011, per poi tornare sotto forma di IMU un anno più tardi.
Chi era tenuto a pagare l’ICI?
Fino alla sua prima modifica avvenuta nel 2008, tutti i proprietari di immobili, fabbricati o terreni erano tenuti al pagamento dell’ICI. Infatti, il Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 - ovvero, la misura che ha istituito questa imposta comunale - identificava fra i soggetti passivi del tributo:
- il proprietario dell’immobile;
- i titolari di diritti di usufrutto sull’immobile;
- i titolari di altri diritti d’uso sull’immobile;
- i titolari di abitazioni, superfici, diritti reali su fondi altrui;
- i titolari di locatari finanziari;
- i concessionari di beni immobili su aree demaniali.
Nel 2008, con l’approvazione del Decreto Legge 93/2008 e la sua successiva conversione nella Legge 126 dello stesso anno, l’ICI è stata rimossa dalle abitazioni principali, quelle registrate come prima casa. Rimasero però alcune eccezioni, come sugli immobili signorili, le ville e i castelli, registrati al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Nel tempo, non hanno invece subito modifiche i soggetti attivi dell’imposta - ovvero i Comuni - ai quali veniva delegato il compito di stabilire le aliquote dell’ICI, verificare il valore di immobili e terreni e procedere alla riscossione del tributo.
Come veniva calcolata l’ICI?
Ma come veniva calcolata l’ICI? La determinazione della tassa da pagare non risultava affatto semplice, semplificando il tributo nasceva da:
- la rendita catastale dell’immobile o del terreno, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente fisso stabilito per legge, in base alla categoria catastale;
- l’applicazione, sulla base imponibile ottenuta nel passaggio precedente, di un’aliquota comunale stabilita dal Comune di riferimento. In media, questa aliquota era dello 0,4% per le prime case e dello 0,76% per tutti gli altri immobili, tuttavia vi era una certa variabilità da Comune a Comune.
Le aliquote comunali venivano approvate per l’anno successivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso, mentre il pagamento dell’imposta era annuale, con la possibilità di rateizzazione. Naturalmente, vi era la possibilità di approfittare di eventuali detrazioni fiscali, ad esempio per le famiglie numerose con figli a carico.
Da quando non si paga più l’ICI?
Come già specificato nei precedenti paragrafi, l’ICI è stata progressivamente abolita. Per volere del quarto Governo Berlusconi:
- nel 2008 venne abolita l’IMU sulla prima casa, pur rimanendo - come già visto - sugli immobili signorili e di pregio, le ville e i castelli, registrati al catasto nelle categorie categorie A/1, A/8 e A/9;
- dal 2011 su tutte le tipologie di immobili, fabbricati e terreni.
L’abolizione tuttavia non durò a lungo: il tributo venne ripristinato nel 2012, con l’introduzione dell’IMU.
Dall’ICI all’IMU: affinità e differenze
L’abrogazione dell’ICI non fu particolarmente duratura, tanto che - come già accennato - ritornò a gravare sulle tasche dei proprietari di immobili e terreni a circa un’anno di distanza dalla sua abolizione, nel 2012. Con il Decreto Legge Salva-Italia - ovvero il DL 201/2011, poi convertito nella Legge 214/2011 - il Governo Monti decise infatti di introdurre l’IMU - l’Imposta Municipale Propria - a partire dal successivo gennaio.

Nonostante il diverso nome, ICI e IMU conservano il medesimo impianto, tanto da essere sostanzialmente la stessa imposta.
Come funziona l’IMU sulla prima casa
In modo analogo a quanto determinato per l’ICI nel 2008, anche per l’IMU non è dovuta alcuna tassa sulla prima casa, purché:
- sia effettivamente l’abitazione adibita come principale;
- si abbia la residenza sull’immobile;
- l’immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.
L’imposta è invece dovuta su tutte le altre categorie di immobili, fabbricati e terreni edificabili, comprese quindi le seconde e terze case.
In caso il pagamento sia dovuto anche sulla prima casa, il calcolo è pressoché lo stesso dell’ICI. La somma da versare è infatti pari a:
- la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente fisso stabilito per legge, a seconda della categoria catastale;
- l’applicazione, sulla base imponibile, di un’aliquota comunale che può variare dallo 0,4 all’1,14%.
Anche nel caso dell’IMU, è possibile accedere a esenzioni e detrazioni fiscali di varia natura.
Differenze tra ICI e IMU
Sebbene si tratti sostanzialmente della stessa tassa, l’IMU ha introdotto alcune piccole ma sostanziali differenze rispetto all’ICI:
- i coefficienti fissi per le categorie catastali degli immobili sono leggermenti più alti per l’IMU rispetto all’ICI;
- i Comuni hanno maggiore capacità di azione sulla determinazione delle aliquote dell’IMU, che possono essere più alte rispetto a quelle dell’ICI, l’1,14% contro lo 0,76% massimi, per l’1.06% medio;
- con l’IMU vengono modificati i soggetti attivi - ovvero, coloro che riscuotono l’imposta - per alcune categorie di immobili, non più ad appannaggio esclusivo dei Comuni, ma con entrate suddivise fra gli stessi Comuni e lo Stato.
Per tutte le informazioni sulle modalità di calcolo e di pagamento dell’IMU, il consiglio è quello di affidarsi agli uffici preposti del proprio Comune e al commercialista di fiducia.
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