Il Sostegno al Reddito per gli ex lavoratori in somministrazione costituisce un pilastro del welfare settoriale gestito da Formatemp. Questa prestazione economica, confermata per l'annualità corrente, prevede un contributo fisso di 1.000 euro lordi per chi ha lavorato almeno 110 giorni (o 440 ore) tramite agenzie per il lavoro come Adecco, Randstad o Gi Group, e di 780 euro lordi per chi ne ha maturati almeno 90.
Tra i criteri d’accesso, il lavoratore deve aver totalizzato i giorni richiesti nei 12 mesi precedenti l'ultimo contratto e trovarsi in stato di inattività da almeno 45 giorni, condizioni indispensabili per ricevere il bonus SAR 2026.
- Chi ha diritto al bonus SAR
- Requisiti per il bonus SAR 2026
- Come calcolare i giorni di lavoro in somministrazione
- Quanto spetta ai disoccupati? Importi del contributo
- Come fare la domanda online per il contributo Forma.Temp
- Quali sono i documenti necessari da allegare su FTWeb
- Quando scade la domanda per il bonus SAR
- Tempistiche di pagamento: quando arriva il bonifico?
- Il bonus SAR è come la NASPI? Cumulabilità e differenze
Chi ha diritto al bonus SAR
Per delineare con esattezza la platea dei destinatari, occorre innanzitutto chiarire come funziona il bonus SAR nel 2026. L'agevolazione è riservata esclusivamente ai lavoratori precedentemente assunti tramite un'agenzia per il lavoro autorizzata e regolarmente iscritta all'albo informatico dell'ANPAL.
Rientrano in questo perimetro i titolari di contratti in somministrazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, inclusi i rapporti stipulati in regime di apprendistato. Tuttavia, l'attività professionale deve essersi svolta unicamente sotto l'egida dell'ente somministratore. Di conseguenza, i periodi di lavoro subordinato alle dipendenze dirette delle aziende utilizzatrici, o legati ad altre forme contrattuali, devono essere totalmente esclusi ai fini del calcolo.
La rigorosa delimitazione normativa ha lo scopo di tutelare una categoria intrinsecamente soggetta a forte discontinuità occupazionale. Inoltre, il sussidio è reiterabile nel tempo. È infatti possibile presentare nuove istanze qualora si maturino i requisiti ex novo, fermo restando l'impossibilità di conteggiare nuovamente i periodi lavorativi già impiegati per l'approvazione di pratiche precedenti.
Requisiti per il bonus SAR 2026
Il quadro normativo che disciplina l'accesso a questa specifica indennità impone la coesistenza di due elementi cardine: uno stato prolungato di inattività e una precisa anzianità lavorativa pregressa. Il presupposto fondamentale, trasversale a tutti i potenziali beneficiari, è la permanenza senza impiego per almeno 45 giorni continuativi, calcolati a partire dall'ultimo giorno effettivo di impiego.
A questa condizione si affianca la necessità di aver maturato un minimo di 110 giornate lavorate (equivalenti a 440 ore per i contratti part-time verticali, misti o con Monte Ore Garantito) nel corso dell'ultimo anno. Per valutare correttamente i requisiti per il bonus SAR del 2026, il conteggio dei 12 mesi deve procedere rigorosamente a ritroso, assumendo come riferimento temporale l'esatta data di cessazione riportata sull'ultimo cedolino.
In alternativa, il contributo spetta di diritto a coloro che hanno portato a termine l'iter per Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), così come delineato dall'articolo 25 del contratto collettivo di settore. Esiste infine una terza opzione di accesso, garantita ai lavoratori che hanno totalizzato almeno 90 giorni (o 360 ore) di somministrazione, verificati sempre nell'arco della medesima finestra temporale.
Come calcolare i giorni di lavoro in somministrazione
Per certificare il raggiungimento della soglia minima imposta dal regolamento, l'esame delle buste paga avviene applicando il principio giuslavoristico della condizione di miglior favore. Di conseguenza, qualora un cedolino mensile riporti 21 giorni lavorati e 26 giorni Inps, l'istruttoria assume come valido il parametro più alto, ossia il dato dell'istituto previdenziale.
Diversamente, in presenza di contratti a tempo parziale, l'unità di misura si sposta necessariamente dalle giornate alle ore effettivamente retribuite o lavorate. Inoltre, concorrono validamente alla formazione del requisito di anzianità anche le assenze riconducibili a specifici eventi sospensivi indennizzati, quali:
- la malattia o gli infortuni sul lavoro debitamente documentati;
- il congedo di maternità o paternità;
- i permessi retribuiti disciplinati dalla legge 104/92;
- il congedo matrimoniale o straordinario;
- i trattamenti di integrazione salariale.
Quanto spetta ai disoccupati? Importi del contributo
Il valore dell’assegno riconosciuto da Forma.Temp è strettamente proporzionale all'anzianità lavorativa maturata dal richiedente. Il sistema di calcolo prevede due specifici scaglioni economici. Un bonifico di 1.000 euro al lordo delle imposte è destinato a chi ha accumulato almeno 110 giornate in somministrazione o ha concluso formalmente l'iter per Mancanza di Occasioni di Lavoro.
Per i soggetti che hanno raggiunto i 90 giorni di impiego, l'importo si attesta invece a 780 euro lordi. Risulta fondamentale sottolineare l'assenza di vincoli reddituali per l'accesso alla misura: sebbene il panorama del welfare statale preveda svariati bonus 2026 con ISEE inferiore a 35.000 euro, questo specifico sussidio bilaterale viene concesso prescindendo totalmente dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare.
Infine, poiché tali somme sono fiscalmente assimilate al reddito da lavoro dipendente, risultano soggette alla normale tassazione. Per questa ragione, il Fondo provvede a rilasciare la relativa Certificazione Unica nell'anno successivo a quello della liquidazione.
Come fare la domanda online per il contributo Forma.Temp
Passando ad analizzare come richiederlo, il bonus SAR del 2026 ammette esclusivamente l'impiego dei canali telematici ufficiali. Qualsiasi inoltro di documentazione cartacea, al pari della trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata, determina infatti l'immediata improcedibilità della pratica e il suo conseguente rigetto.
Il portale istituzionale designato per la gestione dell'intero iter burocratico è FTWeb. Al fine di trasmettere la domanda online per il bonus SAR nel 2026, il richiedente può scegliere tra due differenti percorsi operativi. Il primo metodo prevede il supporto gratuito degli sportelli sindacali territoriali (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp), i cui funzionari provvedono materialmente all'inserimento dei dati e all'invio del modulo per conto dell'interessato.
Il secondo approccio, al contrario, permette di agire in piena autonomia telematica. A seguito della registrazione al sistema, l'interessato può procedere personalmente a compilare i campi previsti, scaricare il documento generato, apporre la firma autografa o digitale e ultimare il caricamento definitivo sulla piattaforma.
Quali sono i documenti necessari da allegare su FTWeb
Nel corso dell'iter telematico, è indispensabile caricare sulla piattaforma la documentazione obbligatoria, rigorosamente in formato PDF o come immagine nitida. Innanzitutto, occorre fornire la scansione di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria.
Risultano altresì determinanti le copie delle buste paga emesse dall'agenzia per il lavoro, con l'obbligo di includere il cedolino di cessazione, utile a certificare la chiusura definitiva del rapporto. A queste si aggiunge l'Estratto Conto Previdenziale: ai fini dell'istruttoria del bonus SAR 2026, l'Inps rilascia infatti questo documento fondamentale, il quale deve essere generato e scaricato tassativamente a partire dal 106° giorno successivo al termine del contratto, allo scopo di comprovare i 45 giorni di inattività.
Il fascicolo si completa infine con un documento bancario o postale attestante le coordinate IBAN, che deve risultare chiaramente intestato al richiedente e provvisto del logo ufficiale dell'istituto di credito.
Quando scade la domanda per il bonus SAR
La trasmissione dell'istanza è soggetta a scadenze temporali perentorie, il cui mancato rispetto preclude in modo definitivo l'accesso all'agevolazione economica. Dopo aver soddisfatto il requisito iniziale dei 45 giorni continuativi di inattività, risulta infatti necessario attendere un ulteriore periodo di 60 giorni prima di poter avviare la pratica sul portale.
Di conseguenza, la finestra utile per l'invio si apre formalmente dal 106° giorno successivo alla conclusione dell'ultimo rapporto in somministrazione, per chiudersi inderogabilmente allo scoccare del 173° giorno. Qualsiasi documentazione inoltrata al di fuori di tale rigida forbice temporale viene giudicata d'ufficio irricevibile, determinando la decadenza dal diritto all'indennità garantita dal bonus SAR per i disoccupati del 2026.
Tuttavia, il regolamento ammette specifiche deroghe. Qualora, infatti, lo stato di disoccupazione venisse interrotto dalla stipula di un nuovo contratto subordinato di durata pari o inferiore a una singola settimana contributiva, il conteggio subirebbe una semplice sospensione. In tale circostanza, le giornate di inattività antecedenti e successive al breve impiego si sommerebbero regolarmente, estendendo il termine ultimo per la presentazione della domanda fino al 180° giorno.
Tempistiche di pagamento: quando arriva il bonifico?
Per quanto concerne le tempistiche di liquidazione, l'interrogativo più frequente tra i richiedenti riguarda quando arriva il bonus SAR nel 2026 a seguito dell'approvazione del fascicolo. Successivamente all'invio definitivo della documentazione su FTWeb, il Fondo Forma.Temp dà avvio all'istruttoria interna, finalizzata a riscontrare la veridicità dei dati e l'effettiva maturazione dei requisiti.
Per le pratiche risultate idonee e prive di vizi formali, l'accredito dell'importo si concretizza solitamente entro alcuni mesi, mediante versamento diretto sulle coordinate indicate. A tal proposito, occorre evidenziare che non è ammessa in alcun caso l'erogazione in contanti o tramite bonifico domiciliato; di conseguenza, risulta imprescindibile la titolarità di un conto corrente bancario, postale o di una carta prepagata dotata di IBAN.
Infine, sebbene l'attenzione mediatica si concentri sovente sulle novità per le assunzioni del 2026 dei bonus giovani under 35, i pagamenti di questa specifica indennità di settore procedono in modo metodico, seguendo il rigoroso ordine cronologico di ricezione e validazione delle singole pratiche telematiche.
Il bonus SAR è come la NASPI? Cumulabilità e differenze
Tra gli interrogativi più ricorrenti per chi si trovi temporaneamente senza occupazione, spicca un quesito specifico: il bonus SAR è la NASpI? Il riscontro è categoricamente negativo. Si tratta, infatti, di due agevolazioni distinte per natura giuridica ed ente erogatore, sebbene risultino tra loro pienamente cumulabili.
Da un lato, l'indennità NASpI viene erogata direttamente dall'Inps in virtù dei contributi previdenziali versati; dall'altro, il Sostegno al Reddito si configura come uno strumento di welfare integrativo gestito da un fondo bilaterale, interamente finanziato dalle agenzie per il lavoro. Di conseguenza, l'ex lavoratore somministrato ha la piena facoltà di percepire l'assegno statale e, in parallelo, rivendicare il contributo fisso di Forma.Temp, purché soddisfi i parametri richiesti.
Occorre infine precisare un aspetto procedurale: nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per giusta causa, il documento ufficiale dell'Inps che attesta il formale riconoscimento della disoccupazione diviene un allegato vincolante, la cui assenza determina l'inevitabile rigetto dell'istanza sul portale FTWeb.
Per agevolare la comprensione della normativa e permettere a ciascun utente di individuare rapidamente la propria fascia di appartenenza, si propone uno schema riepilogativo. La seguente tabella illustra nel dettaglio tutte le variabili del bonus SAR 2026, dai requisiti contributivi alle scadenze burocratiche.
| Categoria lavoratore (profilo) | Requisito anzianità (ultimi 12 mesi) | Giorni di disoccupazione minimi | Scadenze per domanda online (FTWeb) | Importo lordo erogato |
|---|---|---|---|---|
| Ex somministrato (Fascia A) | Almeno 110 giorni (o 440 ore) | 45 giorni ininterrotti | Dal 106° al 173° giorno | 1.000,00 € |
| Ex somministrato in MOL | Aver concluso la procedura MOL (Art. 25) | 45 giorni ininterrotti | Dal 106° al 173° giorno | 1.000,00 € |
| Ex somministrato (Fascia B) | Almeno 90 giorni (o 360 ore) | 45 giorni ininterrotti | Dal 106° al 173° giorno | 780,00 € |
| Lavoratore con evento sospensivo (Es. malattia, maternità) | Almeno 110 o 90 giorni | 45 giorni (decorrenti dalla fine dell'evento) | Dal 106° al 173° giorno dalla fine dell'evento | 1.000,00 € o 780,00 € |
| Lavoratore con contratto breve (Interruzione pari o inf. a 7 gg) | Almeno 110 o 90 giorni | 45 giorni (il conteggio si sospende e riprende) | Finestra prorogata fino al 180° giorno | 1.000,00 € o 780,00 € |
| Lavoratore dimissionario | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Nessun importo (salvo giusta causa) |








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