Bonus facciate, attenzione alla data di inizio lavori

L'intervento della Cassazione in merito all'agevolazione fiscale che è stata introdotta con la legge di Bilancio 2020 e che è giunta al termine il 31 dicembre 2022
Rifacimento facciata
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Il bonus facciate è scaduto il 31 dicembre 2022. L’agevolazione fiscale, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, ha permesso, agli aventi diritto, di recuperare una percentuale sulle spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici, senza un limite massimo di spesa. La detrazione è partita al 90% ed è stata poi abbassata al 60%. Ma, considerando le scadenze, quale deve essere stata la data di inizio lavori per poter godere del beneficio fiscale? Ecco quanto precisato dalla Cassazione.

La sentenza della Cassazione n. 8573/2026

Di recente, con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del beneficio fiscale del bonus facciate del 90% non è sufficiente aver sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2021, ma è necessario che le opere siano effettivamente iniziate, al fine del rilascio dell’attestazione per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

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La Cassazione ha esaminato un caso particolare riguardante una misura interdittiva rivolta a un indagato che, tra una serie di reati, aveva commesso una truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nello specifico, all’indagato veniva contestato di avere, quale titolare di una società e in concorso col professionista con lui coindagato, dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito d’imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021, circostanza rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera, di aver emesso nei confronti dei suddetti condomìni committenti le fatture relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi l’evasione di imposta e di aver impiegato il credito d’imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.

Bonus edilizia
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Nell'esaminare il caso, è stato ricordato che l’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, nell’introdurre l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi, ha stabilito, al comma 1, che i soggetti che sostengono gli interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il comma 1-bis ha poi precisato che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

È possibile accedere allo sconto in fattura senza lavori iniziati?

La Cassazione ha quindi precisato che “la norma è chiara nell’affermare che la detrazione fiscale può essere fruita dal contribuente (ossia il committente) cui spetta anche sotto forma di contributo (pubblico) che viene anticipato (sotto forma di riduzione del prezzo concordato) dai fornitori che hanno effettuato gli interventi”. In questo quadro, la locuzione “hanno effettuato” non lascia dubbio sul fatto che l’opzione per lo sconto in fattura debba e possa riguardare quella parte dei lavori che sono stati già eseguiti. A tal proposito, la disciplina antifrode è chiaro che preveda che il visto di conformità debba attestare, tra gli altri requisiti, anche il fatto che i lavori siano quanto meno iniziati.

Quando è finito il bonus facciate

Il bonus facciate è stato introdotto con la legge di Bilancio 2020. Previsto inizialmente per l’anno 2020, è stato poi esteso anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 ed è giunto al termine il 31 dicembre 2022. L’agevolazione fiscale in un primo momento consisteva in una detrazione d’imposta del 90%, che è poi passata al 60%. Tale beneficio fiscale è stato pensato per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

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