Detrazione Irpef per il posto auto pertinenziale, quali sono le regole

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato quali sono i requisiti necessari per beneficiare della detrazione Irpef per la realizzazione del posto auto di pertinenza all’abitazione
Box auto
GTRES

L’Agenzia delle Entrate si è di recente espressa per chiarire quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare della detrazione della quota dei costi sostenuti per la realizzazione del posto auto di pertinenza all’abitazione. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità e che il manufatto deve essere accatastato nella categoria C/6

Articolo 16-bis Tuir e bonus ristrutturazioni

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati con la risposta n. 118/2026. Tramite questa risposta, l’Agenzia ha innanzitutto ricordato che l’articolo 16-bis del Tuir prevede una detrazione Irpef, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari abitative, comprese le relative pertinenze.

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Detrazione Irpef 2025-2026 per posto auto pertinenziale

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre rammentato che, per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, entro il limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare. 

Nuova costruzione e deroga per autorimesse

Di norma, gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in una nuova costruzione. Ma, a questa regola c’è una deroga specifica: la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

Attenzione però: per poter beneficiare della detrazione, non è sufficiente che il bene venga usato come parcheggio, deve essere riconoscibile – anche sul piano giuridico e documentale – come autorimessa o posto auto pertinenziale.

Vincolo di pertinenzialità: requisito essenziale

In merito, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, secondo cui la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Non solo. Tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve infatti esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo.

Categoria catastale C/6 vs C/2: differenze decisive

Un altro elemento importante è rappresentato dalla classificazione catastale. Il fabbricato infatti deve essere accatastato come autorimessa. Deve quindi essere censito nella categoria catastale C/6, che identifica stalle, scuderie, rimesse e autorimesse. Se il bene è accatastato nella categoria catastale C/2, propria di magazzini e locali di deposito, non è possibile beneficiare della detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir.

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