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Con la firma del Dpcm sull’Ape volontaria da parte del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è stato dato ufficialmente il via all’attesa misura. Vediamo, nel dettaglio, come funziona.

L’Ape volontaria è un anticipo finanziario a garanzia pensionistica che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata; sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Si tratta di un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato da una banca o un’assicurazione in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative tra quelli che aderiscono agli accordi quadro e viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e termina dopo 20 anni dal pensionamento. Una volta completata la restituzione, la pensione sarà corrisposta per intero.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito, l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di 6mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

Ma come si può accedere al prestito? Al momento della richiesta è necessario:

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
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