Il verbale di consegna dei lavori è un documento fondamentale all'avvio delle opere edili: a cosa serve e quando è obbligatorio.
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Verbale di consegna dei lavori
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Il verbale di consegna dei lavori è un documento di fondamentale importanza all’interno del settore edile, poiché determina l’inizio ufficiale delle attività di costruzione o ristrutturazione. Si tratta di un vero e proprio atto formale, attraverso il quale si attesta l’ufficiale consegna del cantiere edile al contraente o all’appaltatore, ad esempio in caso di appalti pubblici.

Tale documento, oltre ad accertare la stessa consegna del cantiere edile, contiene informazioni fondamentali come i tempi, le modalità e le condizioni per l’esecuzione degli stessi lavori. Ma quali sono gli obblighi di legge e, soprattutto, come si compila?

Cos’è il verbale di consegna

Così come già specificato in apertura, il verbale di consegna rappresenta uno dei documenti più importanti all’interno delle opere edili. Sempre previsto per gli appalti pubblici, viene ormai più che frequentemente compilato anche per quelli privati, per definire responsabilità, tempistiche e modalità di esecuzione dei lavori. Va però specificato che, in ambito privato, non è un obbligo di legge ma una prassi utile per tutelare le parti.

Il verbale di consegna viene stilato per sancire l’avvio ufficiale delle opere di costruzione o ristrutturazione e risponde a diverse necessità:

  • formalizzare il trasferimento delle responsabilità dal committente, o dall’ente appaltante, all’impresa che realizzerà i lavori;
  • definire le tempistiche, le modalità e le condizioni contrattuali di conduzione dei lavori.
Documenti e verbale di consegna dei lavori
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Fatto non meno importante, il verbale di consegna certifica che:

  • il committente o l’ente appaltante è consapevole di consegnare l’edificio, o l’area, all’impresa prescelta per l’esecuzione dei lavori;
  • l’impresa è consapevole della presa in carico degli stessi lavori e delle responsabilità che ciò comporta.

Quando è obbligatorio il verbale di consegna lavori

All’interno dei contratti d’appalto pubblici, il verbale di consegna lavori è obbligatorio, così come previsto dall’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, noto anche come Codice dei Contratti Pubblici o nuovo Codice Appalti. Quest’ultimo prevede che il direttore dei lavori:

  • comunichi, con sufficiente preavviso, il luogo e il giorno in cui l’esecutore degli stessi debba presentarsi per l’operazione di consegna dei lavori;
  • prepari un verbale, al termine delle operazioni di consegna, che andrà sottoscritto sia dallo stesso direttore che dall’esecutore;
  • trasmetta il verbale sottoscritto al RUP, ovvero al Responsabile Unico del Procedimento, ovvero il soggetto individuato dall’appaltante responsabile del procedimento, della predisposizione e dell’aggiudicazione dell’appalto.

Per quanto riguarda i contratti d’appalto privati, il verbale di consegna dei lavori non è obbligatorio. Tuttavia, rappresenta ormai una prassi comune perché garantisce la trasparenza degli stessi appalti, nonché rappresenta una tutela per le parti coinvolte, quindi l’appaltante e l’impresa che realizzerà i lavori. Per questo, sebbene non vi sia una normativa specifica che lo prescriva, la necessità di consegna viene spesso preventivamente formalizzata all’interno degli stessi contratti d’appalto. È però utile sapere che, in caso di opere private, il verbale di consegna è normalmente più semplice e meno dettagliato.

Come si scrive il verbale di consegna

Appreso cosa sia il verbale di consegna dei lavori, e i relativi obblighi di legge in presenza di appalti pubblici, come si prepara il documento? Molto dipende dalla tipologia di verbale che si dovrà presentare, così come a eventuali esigenze specifiche rispetto alle modalità di esecuzione dei lavori e alle connesse modalità di esecuzione.

Le tipologie di verbale di consegna

Come poc’anzi accennato, vi possono essere diverse tipologie di verbale di consegna. Oltre a quella canonica, che sancisce la consegna ufficiale dell’area dei lavori e le relative modalità e tempistiche di esecuzioni degli stessi, vi possono infatti essere:

  • il verbale di consegna parziale dei lavori, necessario quando vengono consegnate solo alcune parti dell’edificio o dell’area cantiere. In questo modo, è possibile avviare gli stessi lavori in determinate porzioni dello stesso cantiere, mentre altre rimangono in preparazione;
  • il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, necessario quando si ha la necessità di avviare immediatamente gli stessi lavori, ad esempio per fronteggiare imprevisti o emergenze, ancora prima di eseguire varie formalità amministrative e contrattuali.

A queste si può di certo aggiungere il verbale di consegna di lavori privati che, di fatto, può rappresentare una categoria a se stante. Non esistendo precise disposizioni di legge, può essere di volta in volta adattato alle esigenze contrattuali delle parti coinvolte, anche con modalità di preparazione semplificate rispetto a quanto richiesto per gli appalti pubblici.

Cosa deve contenere il verbale di consegna dei lavori

Per la preparazione di un verbale di consegna lavori 36/2023, quindi secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici, è necessario che siano presenti alcune fondamentali informazioni.

In linea generale, fra gli elementi obbligatori da inserire è necessario considerare:

  • l’intestazione della stazione appaltante, dell’impresa esecutrice e del progetto, affinché vengano chiaramente chiarite le parti coinvolte e l’oggetto del contratto;
  • la data e il luogo in cui avviene la consegna, essenziale per la validità formale del documento;
  • le presenze, con l’elenco dettagliato del personale presente al momento della consegna, specificandone nome e funzioni. Dovrà essere indicato almeno il direttore dei lavori, il RUP e i rappresentanti legali dell’azienda appaltatrice;
  • la descrizione dei lavori, con tutti i dettagli necessari sulle tipologie di intervento, la durata massima prevista comprensiva di eventuali giorni di sospensione, nonché l’importo contrattuale;
  • le condizioni dell’area e le opere preliminari, con la verifica dello stato dei luoghi al momento della consegna, compresa la dichiarazione di area libera da persone o cose che potrebbero impedire i lavori. È obbligatorio rilevare eventuali interferenze, tracciamenti eseguiti, accertamenti di misura e il collocamento di sagome o capisaldi;
  • le autorizzazioni ottenute, quando necessarie o disponibili, come quelle sismiche. Inoltre, può essere presente una nota del RUP che abilita formalmente alla consegna dei lavori;
  • la presa d’atto dell’impresa appaltatrice, con la dichiarazione formale di disponibilità a iniziare i lavori alle condizioni stabilite, nonché l’accettazione dei relativi obblighi;
  • termini temporali, con indicazione precisa della data di inizio e di fine lavori, nonché eventuali scadenze intermedie;
  • gli obblighi e le responsabilità, con richiami alle normative di sicurezza, ambientali o contrattuali applicabili;
  • le firme, con la sottoscrizione del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Firma del verbale di consegna lavori
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Vi possono poi essere degli elementi facoltativi, come ad esempio:

  • le spiegazioni tecniche, con il dettaglio sulle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, di cui l’azienda si prenderà carico;
  • le risorse e gli spazi disponibili, con la descrizione di aree, locali, capacità di cave, discariche e mezzi d’opera necessari.

Data la complessità di una simile struttura documentale, è possibile avvalersi di modelli di verbale di consegna dei lavori PDF o Word, decisamente più semplici da compilare.

Chi firma il verbale di consegna dei lavori

Preparato il verbale con tutte le indicazioni necessarie, e gli obblighi di legge in caso di appalti pubblici, chi procede alla sua firma, quindi alla sua validazione?

Il verbale di consegna deve essere firmato dai rappresentanti delle parti coinvolte. Per il committente o l’ente appaltatore, di conseguenza, dovranno sottoscrivere il documento:

  • il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  • il direttore dei lavori.

Se il contratto d’appalto è privato, il verbale può essere firmato da un rappresentante legale dell’azienda committente.

Per l’impresa che ha ottenuto l’appalto, salvo quando specificato diversamente dal contratto, possono procedere:

  • il rappresentante legale dell’impresa appaltatrice;
  • il responsabile tecnico del cantiere.

In considerazione della complessità della materia, è sempre utile richiedere il supporto di personale qualificato sia per la stesura che per la firma e la trasmissione dello stesso verbale, così da ridurre la possibilità di errori.

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