
In un contesto edile sempre più attento alla sicurezza, servono figure specifiche che possano garantire un ambiente di lavoro protetto e conforme alle normative vigenti. Fra le tante, spicca il preposto di cantiere: un lavoratore incaricato di supervisionare le operazioni dei colleghi subordinati, assicurando l’osservanza delle normative di sicurezza, l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e in grado di intervenire per gestire situazioni di mancata osservanza alle regole o di pericolo imminente.
Questa figura può essere ricoperta da un caposquadra, da un capocantiere o altro professionista simile e, ancora, può essere nominato in modo formale o riconosciuto “di fatto” in base alle responsabilità esercitate.
Chi è il preposto di cantiere?
Innanzitutto, è necessario entrare nel dettaglio di chi sia il preposto di cantiere, secondo il D.Lgs 81/08, ovvero il Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. In base a quanto specificato all’articolo 2, si tratta della persona che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa.
Il professionista prescelto ricopre questo ruolo in virtù delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
In altre parole, si tratta di un lavoratore incaricato di supervisionare i colleghi subordinati, così come accennato in apertura, assicurandosi che seguano le regole di sicurezza sul lavoro e che svolgano le attività in modo corretto, intervenendo in caso di problemi o rischi immediati.

In linea generale, il preposto è una figura che opera principalmente nei cantieri, ma questo ruolo si estende in ogni ambito lavorativo dove sia necessaria una vigilanza diretta sulla sicurezza. Allo stesso tempo, il preposto non è un dirigente, bensì un subordinato dotato di poteri gerarchici e funzionali limitati, responsabile anche penalmente in caso di omissioni.
Le funzioni del preposto di cantiere
Per comprendere al meglio il ruolo del preposto di cantiere, è utile entrare nel merito delle sue funzioni. Queste ultime sono specificate dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/08, di recente integrate con la Legge 215/2021. Tra le principali, il professionista è chiamato a:
- vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali dei singoli lavoratori;
- verificare l’adeguatezza e l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- controllare che gli accessi alle zone che espongono a rischi avvengano solo da personale che ha ricevuto adeguate istruzioni;
- accertarsi che i lavoratori rispettino le indicazioni della segnaletica di sicurezza presente in cantiere, garantendo che le aree pericolose siano adeguatamente delimitate e segnalate;
- garantire l’osservanza delle misure di controllo nelle situazioni di rischio, in caso di emergenze, e fornire istruzioni ai lavoratori affinché, se vi è un pericolo immediato, abbandonino le aree pericolose;
- informare i lavoratori esposti a pericoli gravi sui rischi e sulle disposizioni da osservare in materia di protezione;
- segnalare tempestivamente, al datore di lavoro o al dirigente, sia le mancanze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, di cui è a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- evitare di richiedere ai lavoratori, salvo per esigenze di tutela della salute e della sicurezza, di riprendere le loro attività in situazioni di pericolo grave o immediato;
- frequentare corsi di formazione appositi, così come previsto dall’articolo 37, sempre del D.Lgs. 81/08.
Per effetto della già citata Legge 215/2021, il preposto interviene anche per modificare i comportamenti non conformi dei lavoratori, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, in caso di mancata attuazione o persistenza dell'inosservanza, interrompendo temporaneamente l’attività e segnalando la mancata conformità al datore di lavoro o al dirigente.
Differenza tra preposto e responsabile di cantiere
Sempre al fine di comprenderne al meglio il ruolo, è inoltre utile specificare la differenza tra il capo cantiere e il preposto. In particolare:
- il responsabile di cantiere - comunemente identificato come capo cantiere o direttore tecnico - garantisce l’intero progetto, coordina le risorse, monitora l’avanzamento dei lavori secondo il progetto stesso, controlla i materiali, si coordina con committenti e direttori dei lavori e compila lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL);
- il preposto ha un ruolo più operativo e diretto alla sicurezza quotidiana. Come già spiegato, supervisiona i lavoratori sul campo, organizza le attività immediate, informa sui rischi, si assicura del corretto rispetto delle norme e delle misure di protezione e informa il dirigente o il direttore del lavoro di eventuali mancanze.
Chi può fare il preposto in cantiere?
L’obbligo della presenza di un preposto in cantiere, appunto previsto dal D.Lgs. 81/08, impone una riflessione su chi possa essere adatto a questo ruolo. Non vi sono precisi requisiti di anzianità o titolo professionale, bensì l’idoneità è basata sulle conoscenze pratiche già acquisite dal lavoratore e da apposita formazione, che ne testimonino le capacità nel prevenire i rischi.
I soggetti idonei
In linea generale, i soggetti idonei a diventare preposti sono di solito figure con sufficiente esperienza operativa e, fatto non meno importante, anche buona autorevolezza, affinché possano monitorare e coordinare gli altri lavoratori. A titolo d’esempio, possono dimostrare di avere i requisiti da preposto di cantiere figure come:
- i caposquadra o caporeparto, poiché già coordinano piccoli gruppi di lavoratori;
- il capocantiere, quando il ruolo del preposto si sovrappone date le dimensioni ridotte del cantiere;
- gli operai qualificati con conoscenze tecniche e di sicurezza, generalmente di quarto livello o superiori;
- professionisti come geometri, architetti o ingegneri;
- lavoratori con contratti d’apprendistato, purché appositamente formati;
- qualsiasi altro lavoratore dotato di competenze e formazione specifica nel vigilare su DPI, macchinari, procedure e prevenzione del rischio.
La formazione necessaria
Come già accennato, la formazione del preposto di cantiere è obbligatoria, in base all’articolo 37 del già citato D.Lgs, 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il percorso:
- 4 ore di formazione generale, obbligatoria per tutti i lavoratori;
- 4-12 ore di formazione specifica per i lavoratori, a seconda del livello di rischio;
- 12 ore di formazione aggiuntiva apposita per preposti.

Il percorso formativo per preposti copre diversi ambiti, in particolare gli aspetti giuridici e normativi della prevenzione del rischio, la gestione della sicurezza, la valutazione del rischio e la comunicazione ai lavoratori.
I corsi possono essere tenuti sia in presenza che a distanza, in videoconferenza, ed è richiesto un aggiornamento biennale di minimo sei ore o, ancora, in caso emergano nuovi rischi. La mancata formazione può esporre a sanzioni amministrative e penali.
Come avviene la nomina
In base all’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, la nomina del preposto di cantiere avviene da parte del datore di lavoro, il quale dovrà individuare una o più figure professionali in base alle dimensioni del cantiere.
È consigliabile un accordo scritto, che riporti i dati anagrafici del preposto, i compiti, i poteri, la data di assegnazione e la firma per accettazione. In caso di appalti, i nominativi vanno comunicati anche al committente.
È bene specificare che la nomina può essere formale o “di fatto”, in base alle responsabilità già esercitate dal lavoratore, anche se è sempre consigliata la formalizzazione per limitare i rischi.
Quanto prende un preposto in cantiere?
Infine, è utile anche soffermarsi sul versante economico di questo ruolo. Lo stipendio del preposto di cantiere varia a seconda di diversi fattori, come l’esperienza acquisita, le dimensioni dell’azienda, il luogo geografico e i vincoli previsti dal CCNL Edilizia.
Non è possibile fornire un’indicazione valida per ogni professionista, a titolo di media si può parlare di circa 2.500-3.500 euro mensili, con variazioni anche sensibili in base agli elementi qualificativi e lavorativi già elencati. Questo perché non è prevista un’indennità fissa per questo ruolo, bensì molto dipende dagli accordi stretti a livello aziendale. In alcuni casi, il riconoscimento economico può rappresentare un compenso extra sulla posizione già ricoperta, date le responsabilità aggiuntive.
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