Per garantire che i progetti di nuove opere vengano realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente, della salute umana e del patrimonio culturale, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta un passaggio cruciale. Disciplinato in Italia con il Testo Unico sull’Ambiente, ovvero il D.Lgs. 152/2006, questo processo autorizzativo non solo si occupa dell’impatto dell’opera, come una grande infrastruttura, ma si concentra anche su specifiche misure di prevenzione. Ma come funziona la VIA e quando è necessaria?
Cos’è la Valutazione di Impatto Ambientale
Così come accennato in apertura, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura indispensabile per verificare e prevenire rischi per l’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale, dovuti alla realizzazione di un’estesa moltitudine di opere. In linea generale, riguarda tutti i lavori di costruzione o altri interventi che possono avere un impatto sull’ambiente, sul paesaggio o sullo sfruttamento del suolo.
Si tratta di un processo che nasce a monte della realizzazione dell’opera, già dalla fase di progetto, proprio perché deve essere valutata preventivamente la compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela.
Introdotta dalla direttiva 85/337/CEE - e modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE e 2014/52 UE - la VIA è stata recepita in Italia con la Legge 349/1986 e successivamente disciplinata dal D.P.C.M del 27 dicembre 1988 e dalla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006. La normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale è stata inoltre aggiornata con interventi successivi, quali il D.Lgs 104/2017, che ne ha semplificato alcune procedure, e il D.L. 77/2021, che ha introdotto accelerazioni per i progetti legati al PNRR e al PNIEC.
Gli obiettivi della VIA
Allo scopo di prevenire ed evitare conseguenze sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale si pone obiettivi di:
- prevenzione, valutando anticipatamente alla realizzazione l’impatto che un progetto potrebbe avere, non solo evitando conseguenze negative, ma introducendo anche miglioramenti della qualità ambientale o di vita;
- integrazione, con un approccio di valutazione che consideri anche gli effetti integrati o cumulativi della realizzazione dell’opera;
- confronto fra chi propone il progetto, le autorità che lo devono approvare e tecnici ed esperti di settore, per ottenere una valutazione quanto più precisa possibile;
- partecipazione, per garantire ai cittadini la possibilità di intervenire sul processo di valutazione, ad esempio con consultazioni pubbliche.
Qual è la differenza tra VAS e VIA
È però fondamentale non confondere la VIA con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), entrambe regolate dal D.Lgs 152/2006. Gli scopi sono infatti diversi:
- la VIA, come visto, si concentra su progetti specifici, come una grande infrastruttura quale un’autostrada o, ancora, opere che possono avere un impatto ambientale, come un grande impianto per la produzione di energia eolica. L’approccio è di tipo tecnico e operativo, focalizzato soprattutto sull’analisi preventiva di possibili conseguenze;
- la VAS si applica invece a interi piani o programmi, come potrebbe essere un Piano Urbanistico o, ancora, un programma regionale per l’energia rinnovabile. È regolata dalla direttiva 2001/42/CE e si occupa di valutare gli effetti ambientali di queste estese scelte di sviluppo strategico.
Quando si deve fare la Valutazione d’Impatto Ambientale
In linea generale, la VIA è necessaria per tutti quei progetti che, per dimensioni, natura o ubicazione, possono avere un impatto significativo sull’ambiente. Entrando maggiormente nel dettaglio, il D.Lgs. 152/2006 identifica due situazioni distinte:
- quella dei progetti che richiedono la verifica di assoggettabilità alla VIA, detta anche screening, contenuti negli Allegati III e IV della legge. Si tratta solitamente di piccoli impianti o infrastrutture minori: in questo caso, viene presentato uno studio preliminare ambientale e, indicativamente entro 90 giorni, l’autorità competente indica se sia necessaria una VIA completa o, in alternativa, se la realizzazione può avvenire senza ulteriori autorizzazioni;
- quella dei progetti soggetti a VIA obbligatoria, come grandi opere o impianti di estesa portata, così come previsto dall’Allegato II, o dei progetti dell’Allegato III che, dopo verifica di assoggettabilità, richiedono una VIA completa.
Quali sono le opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale
Per agevolare la comprensione rispetto alle due situazioni individuate dalla legge, è utile fare riferimento agli interventi inclusi nella normativa. Fra le categorie individuate dalla Legge, si citano:
- i progetti di competenza statale, elencati nell’Allegato II, quali grandi infrastrutture come autostrade, ferrovie ad alta velocità e aeroporti con piste di oltre 1.500 metri, ma anche raffinerie, impianti nucleari e discariche per rifiuti pericolosi;
- gli interventi di competenza regionale, compresi nell’Allegato III, come impianti eolici con potenza superiore a 30 MW, impianti fotovoltaici estesi, cave, impianti di trattamento dei rifiuti e infrastrutture idriche;
- i progetti minori, racchiusi nell’Allegato IV, come ad esempio un piccolo impianto energetico. Solitamente, si tratta di tutte quelle opere che richiedono una preventiva verifica di assoggettabilità alla VIA.
Ad esempio, la Valutazione d’Impatto Ambientale di un impianto fotovoltaico sarà probabilmente necessaria per tutte le opere di grandi dimensioni situate in aree sensibili, come parchi naturali o zone agricole. Rientrando nell’Allegato III, vi sarà prima una verifica di assoggettabilità e, se l’autorità competente lo ritiene necessario in base ai criteri ambientali, la VIA completa. Per contro, per la realizzazione di un’autostrada, poiché una grande infrastruttura compresa nell’Allegato II, la VIA sarà sempre obbligatoria.
La procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale
Visti gli interventi per i quali la VIA può essere obbligatoria o sottoposta a screening, è utile comprendere il funzionamento dell’intero processo. Quella della Valutazione d’Impatto Ambientale è una procedura rigorosa, soprattutto sul piano tecnico, che coinvolge più soggetti diversi.
Chi deve fare la VIA
Innanzitutto, chi deve fare la VIA? È il proponente del progetto - un’azienda, un ente pubblico o un privato - che ha l’obbligo di avviare la Valutazione d’Impatto Ambientale. A seconda della tipologia di intervento da realizzare:
- se si tratta di progetto per cui è prevista la verifica assoggettabilità, è necessario preparare uno studio preliminare ambientale, dove vengono dettagliati tutti i possibili impatti sull’ambiente, la salute e il patrimonio culturale;
- se il progetto è soggetto a VIA obbligatoria, o su richiesta delle autorità competenti dopo lo screening, va redatto lo Studio d’Impatto Ambientale (SIA), da parte di tecnici specializzati come ingegneri ambientali, biologi o geologi.
La documentazione deve essere poi presentata alle autorità competenti. Ad esempio, per i progetti a competenza statale, ci si rivolge al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che valuterà il progetto avvalendosi del parere dell’ISPRA e della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (CTVA). Per gli interventi locali o minori, i referenti sono le Regioni.
È inoltre utile sapere che la presentazione della VIA può avvenire contestualmente ad altre autorizzazioni, come l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attraverso il Provvedimento Unico Ambientale (PUA). Per i progetti edilizi, inoltre, possono essere applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Il processo di valutazione
Ma come funziona il processo di valutazione? Come già spiegato, il proponente prepara lo studio preliminare ambientale o lo Studio d’Impatto Ambientale, a seconda della tipologia d’intervento, e lo presenta alle autorità competenti. A questo punto:
- se si tratta di un progetto che prevede la verifica di assoggettabilità, l’autorità competente valuta lo studio preliminare e decide se garantirne la realizzazione o, ancora, procedere alla VIA completa. In alcuni casi, le stesse autorità potrebbero chiedere l’integrazione con uno Studio d’Impatto Ambientale;
- se il progetto prevede una VIA obbligatoria, parte immediatamente il processo di valutazione, contestualmente alla consegna della SIA.
A questo punto, si avvia la fase di consultazioni pubbliche, dove cittadini e amministrazioni possono presentare osservazioni entro 45 giorni. Dopodiché:
- l’autorità competente emette il provvedimento di VIA, che può eventualmente includere prescrizioni sul progetto originale;
- si apre una fase di monitoraggio, per verificare il progetto rispetti le condizioni ambientali durante e dopo la realizzazione del progetto.
Le tempistiche per la VIA sono variabili: servono circa 90 giorni per l’assoggettabilità, come già spiegato, e circa dai 120 ai 240 giorni per una valutazione completa.
Un esempio di VIA
Per agevolare la comprensione, è utile ricorrere a un esempio di Valutazione d’Impatto Ambientale. Si consideri la realizzazione di un parco eolico con potenza di 40 MW, situato in una zona collinare:
- rientrando nell’Allegato III, il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità, quindi allo screening per comprendere se sia necessaria una VIA completa;
- il proponente presenta lo studio preliminare ambientale, dove viene analizzato l’impatto del parco eolico sull’ambiente, come la necessità di disboscare alcune aree per installare le turbine, ma anche gli effetti sulla fauna e sul paesaggio, si pensi alle rotte degli uccelli migratori che potrebbero scontrarsi con le pale;
- entro 90 giorni, l’autorità competente valuta lo studio e decide se il progetto può essere realizzato senza VIA o se è necessaria una VIA completa, che richiede la presentazione di uno Studio d’Impatto Ambientale (SIA), includendo eventuali misure di mitigazione, come segnalatori visivi per i volatili.
In caso sia necessaria la VIA completa:
- nei 45 giorni di consultazione pubblica, i cittadini o alcune associazioni ambientaliste locali potrebbero suggerire ulteriori accorgimenti, ad esempio la piantumazione di siepi per impedire che gli animali selvatici raggiungano le pale;
- al termine della consultazione pubblica, l’autorità emette il relativo provvedimento, che può contenere prescrizioni specifiche, come appunto la predisposizione delle siepi suggerita durante la consultazione pubblica;
- il progetto viene realizzato e, durante i lavori e anche nelle fasi successive, l’effettivo impatto ambientale viene monitorato.
Il procedimento è certamente complesso, ma indispensabile per tutelare l’ambiente, le persone e il patrimonio paesaggistico e culturale del Paese.
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