L’obbligo di produzione del certificato è stato introdotto con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per come poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'acquirente ha tutto il diritto di chiedere il certificato in quanto documento obbligatorio, da produrre a cura e spese del venditore.
Tieni presente che le procedure sono lunghe, anche anni, dipende dal Comune, comunque chiedete un parere al notaio, in quanto la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità non è ostatitvo alla stipula del rogito notarile.
Diverso è se l'acquirente intende usufruire di un mutuo inpdap, in tal caso l'ente richiede obbligatoriamente il certificato.
3 Risposte:
L’obbligo di produzione del certificato è stato introdotto con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per come poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'acquirente ha tutto il diritto di chiedere il certificato in quanto documento obbligatorio, da produrre a cura e spese del venditore.
Tieni presente che le procedure sono lunghe, anche anni, dipende dal Comune, comunque chiedete un parere al notaio, in quanto la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità non è ostatitvo alla stipula del rogito notarile.
Diverso è se l'acquirente intende usufruire di un mutuo inpdap, in tal caso l'ente richiede obbligatoriamente il certificato.
Se la casa è del 1910 non serve il certificato di abitabilità dello stabile poichè antecedente al 1934?
Prima del 1934 no.
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