I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Credito d'imposta per i canoni di affitto d'azienda, cosa accade in caso di sublocazione
GTRES

L'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Ma che accade nel caso di sublocazione da parte di un professionista di una stanza all'interno di un immobile? Vediamo la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti all'interpello in cui viene domandato se, in caso di sublocazione di una stanza in un immobile adibita all'esercizio della propria attività professionale di avvocato e avendo subito nei mesi di aprile e maggio 2020 a causa del Covid-19 drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, sia possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto rilancio

L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall'articolo 28 del decreto rilancio e ha poi sottolineato che la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, al paragrafo 3, "nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in questione, ha precisato che il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale, per quanto di interesse in questa sede, in relazione ai canoni a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".

E' stato inoltre evidenziato che la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, "nel descrivere i contratti di locazione ammissibili ai fini del beneficio, ha chiarito che i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392".

Considerando il caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che "la durata del contratto di sublocazione stipulato dal professionista istante è regolato dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che contiene la disciplina della durata delle 'locazioni e sublocazioni' di 'immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione', applicabile anche 'anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo'". E ha evidenziato che "il contratto di sublocazione stipulato dall'Istante contiene una clausola di rinvio, in virtù della quale, per quanto non previsto nel contratto, le parti richiamano espressamente la legge n. 392 del 1978, ove applicabile".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, "ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica. Pertanto, considerata anche la finalità dell'articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, si ritiene che l'Istante potrà, accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa". 

Via libera quindi al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto rilancio anche in caso di contratto di sublocazione per una stanza adibita all'esercizio della propria attività professionale.
 

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