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Non sarà applicabile l'imposta del 10% in sede di attribuzione agevolata ai soci dei terreni utilizzati dalla società per usi agricoli.  Gli atti, i fatti, e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria

A dirlo è una sentenza emessa dalla commissione tributaria di Roma e Lazio che si è pronunciata sul caso della segnalazione della guardi di finanza che ipotizzava per una società il pagamento maggiore di irpef e irap. Nel caso specifico si assegnavano terreni ad una società agricola in maniera agevolata, in base alla legge 449 del 1997. Dopo l'assegnazione agevolata, i soci rivendevano i terreni, con un risparmio fiscale indebitamente ottenuto dalla società agricola qualora avesse venduto personalmente i terreni, utilizzando l'imposta del 10& come previsto dalla legge del '97

In conclusione il collegio tributario rileva come l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% prevista dalla norma per le assegnazioni ai soci, ha procurato un vantaggio economico che può essere disconosciuto se l'intento è eludere il pagamento di un'imposta

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