Anche il piccolo avvocato non deve versare l'irap. Il sole 24 ore aveva annunciato l'inizio del gioco per coloro che entro il 5 agosto avrebbero dovuto pagare ma al tempo stesso tentavano di capire se dovessero farlo o no. Ora arriva un'altra sentenza della cassazione che come da nove anni a questa parte dà un'altra picconata alla lista di chi deve l'irap allo stato
Questa volta ad essere esentato è il piccolo avvocato, anche lui esente se manca il requisito numero uno: l'autonoma organizzazione, come nel caso dell'avvocato di Vercelli che ha chiesto all'imministrazione finanziaria il rimborso dell'irap pagata nei due anni precedenti la domanda. La richiesta dell'avvocato si basa sul fatto che nel periodo di riferimento avesse svolto l'attività professionale senza collaboratori e con l'utilizzo del minimo indispensabile di beni strumentali. Il tutto in ufficio cedutole da un'altra professionista per la quale ha prestato una parte rilevante della propria opera
Visto che già la corte di cassazione aveva individuato nell'autonomia organizzativa in grado di potenziare e accrescere la capacità produttiva lo spartiacque tra chi deve pagare l'irap e chi no, il caso del piccolo avvocato sembra rientrare in quest'ultima categoria. Quindi, anche se l'iter giudiziario non è ancora concluso, per ora la sentenza ha già stabilito che l'avvocato ha diritto al rimborso per mancanza di autonomia organizzativa
Con lui migliaia gli agenti di commercio, gli avvocati, i commercialisti, gli elettricisti, i pubblicitari, gli idraulici, i muratori, e piastrellisti, i promotori e tutti coloro che svolgano un'attività indipendente, anche i piccoli avvocati, possono rientrare nella categoria tanto agognata di coloro che a conti fatti non pagano l'irap
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