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Pignoramenti prima casa equitalia, la cassazione conferma la retroattività dello stop
GTRES

Confermando l'interpretazione originaria di equitalia - favorevole all'applicazione retroattiva delle norme del decreto del fare - la cassazione ha confermato che lo stop ai pignoramenti dell'abitazione principale si riferisce anche a quelli iniziati prima del 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 69/2013

Iter del provvedimento
Il decreto legge 69/2013 approvato dal governo letta ha stabilito che l'abitazione principale del debitore - se a destinazione catastale abitativa, immobile non di lusso e unico immobile posseduto- non può essere pignorata. Il decreto del fare,  stabilisce che in ogni caso non si possa procedere all'esproprazione forzata se il debito non ammonta almeno a 120mila euro e se l'ipoteca non è stata iscritta almeno sei prima senza che il debito sia stato estinto. Inoltre prevede che prima che un bene possa essere messo in vendita devono trascorrere 200 e non 120 giorni. In ogni caso i beni utilizzati dal debitore per il proprio lavoro possono essere pignorati solo con specifiche limitazioni

Con la direttiva del 1 luglio 2013, aveva proposto l'interpretazione secondo cui la norma si applicasse anche per i pignoramenti già avvenuti. Per questa ragione aveva invitato le società del gruppo a sospendere le azione esecutive in attesa di futuri chiarimenti. Il 7 maggio 2014, però, in risposta a un'interrogazione parlamentare il mef aveva precisato che la norma si applicava solo a partire dal 22 giugno 2013 e non ai pignoramenti precedenti. Per questa ragione si dava ripresa alle attività esecutive

La sentenza della cassazione
Con la sentenza 19270, la suprema corte ha nella sostanza confermato la prima interpretazione di equitalia. La modifica del decreto del fare si applica anche sui procedimenti in corso al 21 agosto 2013, non ancora conclusi. Per questa ragione, il vincolo di indisponibilità dell'immobile deve essere cancellato  su ordine del giudice o su iniziativa dell'agente della riscossione. Nella causa in discussione, è da segnalare che la società di equitalia aveva già provveduto spontaneamente a cancellare il pignoramento, chiedendo la cessazione della materia del contendere

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