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Accesso ai documenti del condominio, l'amministratore non può vietare la consultazione
GTRES

Con l'ordinanza n. 5443, la Cassazione è tornata sul tema relativo all'accesso ai documenti del condominio. Vediamo quanto spiegato.

Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, l'accesso ai documenti del condominio deve essere sempre garantito. Il condomino ha diritto di conoscere il contenuto dei documenti relativi alla gestione condominiale, di prenderne visione e di ottenerne copia. Come precisato, l'amministratore non può vietare al condomino di consultare tali documenti.

Con la legge di riforma del condominio n. 220/2012 è stato sancito il diritto dei condomini di visionare la documentazione condominiale. Con l'ordinanza n. 5443, la Cassazione ha precisato che l'accesso ai documenti del condominio ha lo scopo di consentire un controllo dell'operato dell'amministratore da parte dei condomini.  

E' diritto del condomino prendere visione e ottenere "il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione condominiale, senza avere l'onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti".
 

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